martedì 2 dicembre 2003

Sintesi degli acc...

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Sintesi degli accordi di Ginevra in italiano


Traduzione curata da "L'Unità". Fonte Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (Cipmo)


Articolo 1 – Scopo dell’Accordo di status permanente


1. L’Accordo per uno status permanente (d’ora in avanti, “questo Accordo”) pone fine a un’era di conflitti e dà inizio a una nuova era basata sulla pace, la cooperazione e delle buone relazioni di vicinato tra le Parti.


2. L’applicazione di questo Accordo risolverà tutte le rivendicazioni delle Parti riferite a eventi precedenti alla firma del documento. Non potrà essere avanzata nessuna rivendicazione relativa a eventi precedenti alla firma questo Accordo da nessuna delle due Parti.



Articolo 2 – Rapporti tra le Parti


1. Lo Stato di Israele riconoscerà lo Stato palestinese (d’ora in avanti anche “Palestina”). Lo Stato palestinese riconoscerà immediatamente lo Stato di Israele. […]



Articolo 4 – Territorio


1. Le frontiere internazionali tra lo Stato di Israele e la Palestina


(a) In base alle risoluzioni 242 e 338 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la frontiera tra Palestina e Israele dovrà basarsi sul confine stabilito il 4 giugno 1967, con delle modifiche reciproche fatte su base 1:1 come illustrato nella mappa 1 allegata. […]


4. Demarcazione dei confini


(a) Verrà stabilita una Commissione tecnica congiunta per i confini (Commissione) composta dalle due Parti per realizzare la demarcazione tecnica dei confini in accordo con questo Articolo. […]


5. Insediamenti


(a) Lo Stato di Israele si assumerà la responsabilità di reinsediare gli israeliani che attualmente risiedono in territori che ricadono sotto la sovranità palestinese fuori da questa zona. […]


6. Corridoio


(a) Lo Stato di Israele e quello palestinese creeranno un corridoio per unire la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Questo corridoio:


i. cadrà sotto la sovranità israeliana.


ii. rimarrà permanentemente aperto.


iii. sarà sotto l’amministrazione palestinese. […]



Articolo 5 – Sicurezza


1. Misure generali di sicurezza


(a) Le Parti si dichiarano consapevoli del fatto che la comprensione reciproca e la cooperazione in temi di sicurezza costituiranno una parte importante dei loro rapporti bilaterali e contribuiranno ad aumentare la sicurezza regionale. La Palestina e Israele dovranno basare i propri rapporti in tema di sicurezza sulla cooperazione, la fiducia reciproca, le buone relazioni di vicinato e la protezione degli interessi comuni.


(b) Sia la Palestina che Israele dovranno:


i. riconoscere e rispettare il diritto reciproco di vivere in pace con dei confini sicuri e ben stabiliti, che siano liberi da minacce o da atti di guerra, di terrorismo e di violenza;


ii. evitare la minaccia o l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dell’altra Parte, risolvendo le controversie per vie pacifiche;


iii. evitare di unirsi, dare assistenza, promuovere o cooperare con coalizioni, organizzazioni o alleanze di natura militare o relativa alla sicurezza, le cui attività abbiano come scopo la preparazione di un’aggressione o altri atti di ostilità contro l’altra Parte;


iv. evitare di organizzare, incoraggiare o permettere la formazione di forze irregolari o gruppi armati, compresi quelli di mercenari e le milizie all’interno dei rispettivi territori. Le Parti ne dovranno prevenire la formazione. Tutte le forze irregolari e i gruppi armati esistenti dovranno essere sciolti e dovrà essere loro impedito di ricostituirsi nel futuro;


v. evitare di organizzare, dare assistenza, permettere o partecipare ad atti di violenza contro l’altra Parte, o acconsentire ad attività dirette alla realizzazione di tali atti. […]


2. Sicurezza regionale


i. Israele e la Palestina lavoreranno insieme con i paesi vicini e la comunità internazionale per costruire un Medio oriente sicuro e stabile, libero dalle armi di distruzione di massa (convenzionali e non convenzionali), grazie a una pace diffusa, duratura e stabile, caratterizzata dalla riconciliazione, dalla buona volontà e dalla rinuncia all’uso della forza.


ii. A questo fine, le Parti lavoreranno insieme per stabilire un regime di sicurezza regionale.


3. Caratteristiche della difesa dello Stato palestinese


(a) Non verranno spiegate o stanziate in Palestina forze armate diverse da quelle specificate in questo Accordo.


(b) La Palestina sarà uno Stato non militarizzato, con una forza di sicurezza ben diffusa. […]


4. Terrorismo


(a) Le Parti rifiutano e condannano il terrorismo e la violenza in tutte le sue forme, e daranno il via a delle iniziative politiche in questo senso. Inoltre, le Parti eviteranno di agire o applicare politiche che potrebbero fomentare l’estremismo e creare le condizioni fertili per lo sviluppo del terrorismo in entrambi gli Stati.


(b) Le Parti saranno chiamate a impegnarsi in modo unilaterale, diffuso e permanente contro tutti i tipi di violenza e di terrorismo nei rispettivi territori, nonché a compiere degli sforzi comuni allo stesso fine. Questo impegno comprenderà la prevenzione di tali atti di terrorismo e di violenza e il perseguimento dei loro esecutori […]


5. Istigazione


(a) Senza pregiudicare la libertà di espressione e gli altri diritti umani riconosciuti a livello internazionale, Israele e la Palestina dovranno promulgare delle leggi per prevenire l’istigazione all’irredentismo, al razzismo, al terrorismo e alla violenza, e impegnarsi a fondo per farle rispettare. […]


6. Forza multinazionale


(a) Verrà stabilita una Forza multinazionale (MF) per fornire garanzie di sicurezza alle Parti, agire da deterrente, e monitorare l’implementazione delle misure più importanti di questo Accordo.


7. Ritiro


(a) Israele dovrà ritirare dal territorio dello Stato palestinese tutto il personale militare e di sicurezza, le sue attrezzature militari, incluse le mine e le persone addette alla loro manutenzione, e tutti gli impianti militari, fatta eccezione per quanto diversamente indicato nell’appendice X. […]



Articolo 6 – Gerusalemme


1. Rilevanza culturale e religiosa:


(a) Le Parti riconoscono il significato universale dal punto di vista storico, religioso, spirituale e culturale di Gerusalemme e la santità attribuita al luogo dal giudaismo, la cristianità e l’Islam. Riconoscendo questa situazione, le Parti si impegnano a proteggere la città, la sua santità, la libertà di culto, e a rispettare la divisione esistente tra le funzioni amministrative e le pratiche tradizionali delle diverse confessioni.


(b) Le Parti stabiliranno un organo interreligioso formato da rappresentanti delle tre religioni monoteistiche, che avrà funzione di organo di consultazione delle Parti per questioni legate all’importanza religiosa della città e per promuovere la comprensione e il dialogo tra confessioni. […]


2. Capitale di due Stati


Le Parti avranno due capitali riconosciute reciprocamente nell’area di Gerusalemme che ricadranno sotto la rispettiva sovranità.


3. Sovranità


La sovranità a Gerusalemme verrà stabilita in base alla mappa 2, allegata. Questo non pregiudicherà né sarà pregiudicato da quanto indicato sotto.


4. Regime di frontiera


Il regime di frontiera dovrà rispettare le misure dell’Articolo 11 e dovrà prendere in considerazione le necessità specifiche di Gerusalemme (ad esempio, il movimento dei turisti e la frequenza di attraversamento delle frontiere, comprese delle misure speciali per gli abitanti di Gerusalemme) e le misure previste da questo Articolo.


5. Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif (doppia denominazione)


(a) Gruppo internazionale


i. Verrà creato un Gruppo internazionale […] che comprenderà membri dell’Organizzazione della Conferenza islamica (Oic) per monitorare, verificare e fornire assistenza per l’implementazione di questa clausola. […]


v. Le Parti in ogni momento possono richiedere dei chiarimenti o inoltrare delle proteste al Gruppo internazionale che immediatamente procederà in merito.


vi. Il Gruppo internazionale redigerà una serie di regole e di regolamenti per mantenere la sicurezza e la tutela del Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif. Sarà anche redatta una lista delle armi e delle attrezzature militari permesse sul luogo.


(b) Regolamento per il Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif


i. Considerata la santità del Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif, e dato il significato di profonda importanza religiosa e culturale per il popolo ebraico, non verranno fatti scavi né verrà dato inizio a opere di costruzione in quest’area se non dietro approvazione delle due Parti. Le procedure per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif saranno stabilite dal Gruppo internazionale dopo aver consultato le Parti.


ii. Lo Stato palestinese è responsabile di mantenere la sicurezza nella zona del Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif e di assicurarsi che il luogo non verrà usato per compiere atti ostili contro gli israeliani o le zone israeliane. Le uniche armi ammesse nella zona saranno quelle del personale di sicurezza palestinese e dal distaccamento di sicurezza della presenza multinazionale.


iii. Dato il significato universale del Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif, e in base a considerazioni di sicurezza, vista anche la necessità di non turbare il culto religioso o il decoro del sito come stabilito dall’ente per la custodia dei beni islamici in Palestina (Wafq), ai visitatori sarà permesso accedere al sito. L’accesso sarà senza discriminazioni e in generale avverrà secondo la prassi seguita in passato.


(c) Trasferimento dell’Autorità


i. Alla fine del periodo di ritiro indicato all’Articolo 5/7, lo Stato palestinese potrà dichiarare la propria sovranità sul Monte del Tempio / al-Haram al-Sharif.


ii. Il Gruppo internazionale e i suoi organi sussidiari continueranno ad esistere e ad adempiere alle funzioni indicate in questo Articolo fino a quando le Parti non stabiliranno diversamente.


6. Il muro del pianto


Il muro del pianto ricadrà sotto la sovranità israeliana.


8. La Città vecchia


i. Le Parti considerano la Città vecchia come una struttura unica, con delle caratteristiche particolari. Le Parti concordano nell’affermare che a guidare l’amministrazione della Città vecchia saranno la volontà di proteggere questa particolarità e la tutela e promozione del benessere dei suoi abitanti.


ii. Le Parti agiranno in conformità con i regolamenti dell’Unesco per i beni considerati patrimonio culturale dell’umanità, dato che anche la Città vecchia è stata inserita dall’Unesco nella lista di questi luoghi. […]


(c) Libertà di circolazione nella Città vecchia


La circolazione nella Città vecchia dovrà essere libera e senza limitazioni, in base a quanto stabilito da questo Articolo e alle regole e i regolamenti dei diversi luoghi sacri.


(d) Ingresso e uscita dalla Città vecchia


i. I punti di entrata e di uscita dalla Città vecchia saranno controllati dal personale dello Stato che esercita la sovranità nella zona, che verrà affiancato da membri dell’Unità di polizia (PU) della Città vecchia, se non diversamente indicato.


ii. Per facilitare la circolazione nella Città vecchia, ogni Parte dovrà adottare delle misure per sorvegliare i punti di ingresso e di uscita dalla Città e preservare la sicurezza nella Città vecchia. L’Unità di polizia (PU) sorveglierà le operazioni dei punti di accesso e di uscita.


iii. I cittadini di una Parte non dovranno uscire dal territorio della Città vecchia in una zona che ricade sotto la sovranità dell’altra Parte a meno che non siano in possesso di documenti rilevanti che glielo permettano. I turisti potranno uscire dalla Città vecchia da un punto che ricade sotto la sovranità della Parte da cui hanno ricevuto l’autorizzazione ad entrare. […]


(h) Polizia


i. Un numero concordato di poliziotti israeliani costituiranno il distaccamento israeliano della Città vecchia e saranno i responsabili del mantenimento dell’ordine e delle funzioni ordinarie di polizia nell’area che ricade sotto la sovranità israeliana.


ii. un numero concordato di poliziotti palestinesi costituiranno il distaccamento palestinese della Città vecchia e saranno i responsabili del mantenimento dell’ordine e delle funzioni ordinarie di polizia nell’area che ricade sotto la sovranità palestinese.


iii. Tutti i membri dei distaccamenti di polizia israeliana e palestinese dovranno ricevere un particolare addestramento, tra cui saranno previste anche delle lezioni comuni, che verranno svolte dall’Unità di polizia (PU) della Città vecchia.


iv. Verrà formato un Gruppo speciale guidato dall’Unità di polizia (PU) della Città vecchia e comprendente membri israeliani e palestinesi dei distaccamenti di polizia della Città vecchia, che manterrà il contatto tra le due forze su tutti gli argomenti rilevanti di polizia e di sicurezza nella Città vecchia.


(i) Armi


A nessuno sarà permesso possedere o trasportare delle armi nella Città vecchia, ad eccezione delle forze di polizia indicate in questo Accordo. Inoltre, ogni Parte potrà ricevere degli speciali permessi scritti per trasportare o possedere delle armi in zone che ricadano sotto la propria sovranità.


(j) Intelligence e servizi di sicurezza


i. Le Parti stabiliranno una cooperazione intensa tra i servizi di intelligence per quanto riguarda la Città vecchia, compresa la condivisione immediata di informazioni riguardanti possibili minacce.


ii. Verrà stabilito un comitato trilaterale composto dalle due Parti e da rappresentanti degli Stati Uniti per facilitare questa cooperazione.


8. Cimitero del Monte degli ulivi


(a) Le zone indicate nella mappa X (il Cimitero ebraico e il Monte degli ulivi) saranno sotto l’amministrazione israeliana; […]


i. Ci sarà una strada che permetterà un accesso libero, illimitato e senza ostacoli al Cimitero. […]


iii. Questa disposizione verrà modificata solo previo consenso di entrambe le Parti.


9. Accordi speciali per il Cimitero


Verranno stabilite delle disposizioni per i due cimiteri indicati nella mappa X (Cimitero del monte Sion e Cimitero della colonia tedesca), per rendere possibile e assicurare che possano continuare le attuali pratiche di incinerazione e di visita, anche le facilitazioni di accesso.


10. Il tunnel del Muro occidentale


(a) Il tunnel del Muro occidentale indicato nella mappa X ricadrà sotto l’amministrazione israeliana, comprendendo:


i. L’accesso israeliano senza restrizioni, diritto di culto e di svolgere le pratiche religiose.


ii. Responsabilità della conservazione e del mantenimento del luogo in base a questo Accordo e senza danneggiare le strutture di cui sopra […]


iii. Controllo della polizia israeliana. […]


11. Coordinamento delle municipalità


(a) Le due municipalità di Gerusalemme formeranno una commissione per il coordinamento e lo sviluppo di Gerusalemme (JCDC) al fine di monitorare la cooperazione e il coordinamento tra la municipalità palestinese di Gerusalemme e quella israeliana. La JDCD e le sue sottocommissioni saranno composti in ugual numero da rappresentanti israeliani e palestinesi. Ogni Parte indicherà i membri della commissione per il coordinamento e lo sviluppo di Gerusalemme e delle sottocommissioni secondo la propria convenienza.


(b) La commissione per il coordinamento e lo sviluppo di Gerusalemme si assicurerà che il coordinamento di infrastrutture e servizi vada a favore dei residenti di Gerusalemme, e promuoverà lo sviluppo economico della città per il beneficio di tutti. Il JDCD realizzerà delle azioni per stimolare il dialogo tra comunità e la riconciliazione.


(c) La commissione per il coordinamento e lo sviluppo di Gerusalemme avrà le seguenti sottocommissioni:


i. Sottocommissione pianificazione per le zone […]


ii. Sottocommissione per le risorse idriche e le infrastrutture […]


iii. Sottocommissione dei trasporti […]


iv. Sottocommissione ambientale […]


v. Sottocommissione economica e per lo sviluppo […]


vi. Sottocommissione per la polizia e i servizi di emergenza […]


vii. Sottocommissione per la Città vecchia […]


viii. Altre sottocommissioni, come stabilito dalla JCDC.


12. Residenza israeliana degli abitanti di Gerusalemme palestinesi


Gli abitanti palestinesi di Gerusalemme che attualmente sono residenti fissi in Israele perderanno tale status quando le zone in cui risiedono verranno trasferite allo Stato palestinese.


13. Trasferimento dell’autorità


Le Parti si accorderanno in alcune sfere socioeconomiche per adottare delle misure temporanee che assicurino un trasferimento concordato, veloce e ordinato dei poteri e degli obblighi da Israele alla Palestina. Questa operazione dovrà avvenire in modo tale da conservare i diritti socioeconomici acquisiti dei residenti a Gerusalemme est.



Articolo 7 – Rifugiati


1. Importanza del problema dei rifugiati


(a) Le Parti riconoscono che, nel contesto di due Stati indipendenti, Palestina e Israele, che vivono vicini e in pace, è necessaria una risoluzione concertata per il problema dei rifugiati per raggiungere una pace giusta, completa e duratura tra i due popoli.


(b) Una risoluzione di questo tipo sarà anche centrale per la stabilità e lo sviluppo della regione.


2. La risoluzione delle Nazioni Unite UNGAR 194, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 242, e l’iniziativa araba per la pace


(a) Le Parti riconoscono che la risoluzione UNGAR 194, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 242 e l’iniziativa araba per la pace (Articolo 2.ii) sui diritti dei rifugiati palestinesi rappresentano la base per risolvere il problema dei rifugiati, e concordano sul fatto che questi diritti debbano essere rispettati secondo l’Articolo 7 di questo Accordo.


3. Risarcimento


(a) I rifugiati avranno diritto a un risarcimento per il loro status di rifugiati e per la perdita delle loro proprietà. Questo non pregiudicherà né sarà pregiudicato dalla residenza stabile del rifugiato.


(b) Le Parti riconoscono il diritto degli Stati che hanno ospitato i rifugiati palestinesi di ricevere un indennizzo.


4. Scelta del luogo permanente di residenza (PPR)


La soluzione del problema dei rifugiati per quanto riguarda il luogo permanente di residenza di ogni rifugiato passa attraverso una scelta informata e consapevole da parte del rifugiato stesso, che deve avvenire secondo le modalità e le opzioni stabilite in questo Accordo. Le opzioni tra cui i rifugiati potranno scegliere saranno le seguenti:


(a) Stato palestinese, in base alla clausola a indicata sotto.


(b) Aree israeliane che siano state trasferite alla Palestina nello scambio di terre, e che quindi siano ricadute sotto la sovranità palestinese, in accordo con la clausola a sotto


(c) paesi terzi, in accordo con la clausola b sotto.


(d) Stato di Israele, in accordo con la clausola c sotto


(e) Paesi attualmente ospitanti, in accordo con la clausola d sotto.


i. Le opzioni i e ii riguardanti la residenza fissa dovranno essere un diritto di tutti i rifugiati palestinesi ed essere in accordo con le leggi dello Stato palestinese.


ii. L’opzione iii sarà possibile a discrezione dei paesi terzi e avverrà in accordo con un numero che ogni terzo paese presenterà alla commissione internazionale. Questo numero rappresenterà il numero totale di rifugiati palestinesi accettati da ogni paese terzo.


iii. L’opzione iv sarà possibile a discrezione sovrana di Israele, e avverrà in accordo con un numero che Israele presenterà alla commissione internazionale. Questo numero rappresenterà il numero totale di rifugiati palestinesi accettati da Israele. Come punto di partenza, Israele prenderà in considerazione la media del numero presentato dai diversi paesi terzi alla commissione internazionale.


iv. L’opzione v sarà a discrezione dei paesi attualmente ospitanti. Nel caso in cui venga esercitata questa opzione, sarà accompagnata da uno sforzo per uno sviluppo veloce ed esteso e da programmi di reinserimento per le comunità dei rifugiati. In questo senso, sarà data priorità alla popolazione dei rifugiati palestinesi in Libano.


5. Scelta libera e informata


Il processo per cui i rifugiati palestinesi saranno chiamati ad esprimere la loro decisione sul luogo di residenza dovrà avvenire sulla base di una scelta libera e informata. Le due Parti si impegneranno e incoraggeranno terze Parti ad aiutare i rifugiati nel prendere una scelta libera e ad esprimere la loro preferenza, combattendo qualsiasi tentativo di interferire o di fare pressione in maniera sistematica sul processo di scelta.


6. Termine dello status di rifugiato


Lo status di rifugiato palestinese verrà meno con la scelta di un luogo di residenza permanente, come stabilito dalla commissione internazionale.


7. Fine delle rivendicazioni


Questo Accordo risolve in maniera definitiva e completa del problema dei rifugiati palestinesi. Non potranno essere sollevate ulteriori rivendicazioni in merito, eccezion fatta per quelle relative all’implementazione di questo Accordo.


8. Ruolo internazionale


Le Parti invitano la comunità internazionale a partecipare appieno alla risoluzione definitiva del problema dei rifugiati in base a questo Accordo, compreso, tra l’altro, la creazione di una commissione e di un Fondo internazionale.


9. Compensazione per la proprietà perdute


(a) I rifugiati dovranno ricevere un indennizzo per la perdita della proprietà dovuta al loro trasferimento


(b) La somma relativa all’indennizzo dovrà essere calcolata come segue:


i. Le Parti richiederanno alla commissione internazionale di designare un pannello di esperti per stimare il valore delle proprietà palestinesi al momento dello trasferimento.


ii. Il pannello di esperti dovrà basare la propria valutazione sui documenti dell’UNCCP, su quelli del Custodian for Absentee Property, e su ogni altro documento considerato rilevante. Le Parti dovranno fornire questi documenti al pannello.


iii. Le Parti dovranno nominare degli esperti per consigliare e assistere il pannello nel suo lavoro.


iv. Entro sei mesi il pannello dovrà far pervenire le sue stime alle due Parti.


v. Le Parti potranno accordarsi su un moltiplicatore economico da applicare alle stime per raggiungere il giusto valore aggiunto per le proprietà.


(c) Il valore aggiunto concordato dalle Parti costituirà il contributo israeliano al Fondo internazionale. Non potrà essere sollevata contro Israele nessun’altra rivendicazione riguardante il problema dei rifugiati palestinesi […]


(e) Il valore dei beni fissi israeliani che rimarranno intatti negli ex insediamenti e verranno trasferiti allo Stato palestinese sarà dedotto dal contributo israeliano al Fondo internazionale. Il Fondo internazionale farà una stima di questo valore, prendendo in considerazione i danni causati dagli insediamenti.


10. Risarcimento per i rifugiati


(a) Verrà creato un fondo per i rifugiati in riconoscimento dello status di ogni singolo rifugiato. Il fondo, a cui Israele contribuirà, dovrà essere controllato dalla commissione internazionale […]


(b) I fondi verranno erogati alle comunità di rifugiati delle ex aree delle operazioni dell’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione a favore dei Rifugiati di Palestina nel Vicino Oriente) e rimarranno a loro disposizione per lo sviluppo della comunità e la memoria delle esperienze dei rifugiati. La commissione internazionale studierà dei meccanismi appropriati per permettere alle comunità di rifugiati beneficiarie di determinare e amministrare l’uso di questo fondo.


11. La commissione internazionale […]


(a) Mandato e composizione


i. Verrà stabilita una commissione internazionale che avrà piena ed esclusiva responsabilità dell’applicazione di tutti gli aspetti di questo Accordo riguardanti i rifugiati.


ii. Le Parti chiamano a diventare membri della commissione, oltre a loro stesse: le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, l’UNRWA, i paesi arabi ospitanti, l’Unione Europea, la Svizzera, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Banca Mondiale, la Federazione Russa e altri.


iii. La Commissione:


1. Monitorerà e guiderà il processo di implementazione della scelta della residenza da parte dei rifugiati palestinesi


2. Monitorerà e gestirà, in collaborazione con gli Stati ospitanti, i programmi di reinserimento e di sviluppo


3. Raccoglierà e distribuirà i fondi nella maniera che considererà più opportuna […]


12. Il Fondo internazionale


(a) Verrà stabilito un Fondo internazionale (il Fondo) per ricevere i contributi indicati in questo Articolo e ulteriori contributi dalla comunità internazionale. Il fondo farà in modo che la commissione possa portare avanti il proprio lavoro. […]


13. UNRWA


(a) L’Agenzia delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione a favore dei Rifugiati di Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) dovrà ritirarsi da un paese in cui opera quando lo status di rifugiato cessa di esistere in tale paese.


(b) L’UNRWA dovrà cessare di esistere cinque anni dopo l’inizio delle operazioni della Co

3 commenti:

  1. L'ho stampato e ora lo leggo con attenzione. Grazie, Harmonia. Un abbraccio. Percival

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  2. Ora preghiamo ciascuno a suo modo. Perchè questa immane inutile tragedia finisca.Perche' torni il sorriso sul viso dei bambini palestinesi e israeliani.Perche' la Terra Santa sia santa per tutti e tutti a capo chino ne riconoscano la santita'.

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  3. grazie per aver messo l'accordo in italiano.
    hai visto che sul sito dove lo hai preso si può aderire alla ca,pagna di appoggio dell'accordo
    ciao

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