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giovedì 28 febbraio 2013

Riflessioni

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Napolitano, la Consulta e quel silenzio sulla Costituzione ...

Napolitano, la Consulta e quel silenzio sulla Costituzione ...


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di GUSTAVO ZAGREBELSKY .... (17 agosto 2012) © Riproduzione riservata ... "Quirinale contro pm è conflitto tra poteri dello Stato" 19 settembre 2012 ...



Eterogenesi dei fini. Delle nostre azioni siamo, talora, noi i padroni. Ma il loro significato, nella trama di relazioni in cui siamo immersi, dipende da molte cose che, per lo più, non dipendono da noi. Sono le circostanze a dare il senso delle azioni. È davvero difficile immaginare che il presidente della Repubblica, sollevando il conflitto costituzionale nei confronti degli uffici giudiziari palermitani, abbia previsto che la sua iniziativa avrebbe finito per assumere il significato d'un tassello, anzi del perno, di tutt'intera un'operazione di discredito, isolamento morale e intimidazione di magistrati che operano per portare luce su ciò che, in base a sentenze definitive, possiamo considerare la "trattativa" tra uomini delle istituzioni e uomini della mafia. Sulla straordinaria importanza di queste indagini e sulla necessità che esse siano non intralciate, ma anzi incoraggiate e favorite, non c'è bisogno di dire parola, almeno per chi crede che nessuna onesta relazione sociale possa costruirsi se non a partire dalla verità dei fatti, dei nudi fatti. Tanto è grande l'esigenza di verità, quanto è scandaloso il tentativo di nasconderla.

Questa è una prima considerazione. Ma c'è dell'altro. Innanzitutto, ci sono i riflessi sulla Corte costituzionale e sulla posizione che è chiamata ad assumere. Non è dubbio che il presidente della Repubblica, come "potere dello Stato", possa intentare giudizi, per difendere le attribuzioni ch'egli ritenga insidiate da altri
poteri. Ma non si può ignorare che la Corte, in questo caso, è chiamata a pronunciarsi in una causa dai caratteri eccezionali, senza precedenti. Non si tratta, come ad esempio avvenne quando il presidente Ciampi rivendicò a sé il diritto di grazia, d'una controversia sui caratteri d'un singolo potere e sulla spettanza del suo esercizio. Qui, si tratta della posizione nel sistema costituzionale del Presidente, in una controversia che lo coinvolge tanto come istituzione, quanto come persona.

Non è questione, solo, di competenze, ma anche di comportamenti. Questa circostanza, del tutto straordinaria, non consente di dire che si tratti d'una normale disputa costituzionale che attende una normale pronuncia in un normale giudizio. È un giudizio nel quale una parte getta tutto il suo peso, istituzionale e personale, che è tanto, sull'altra, l'autorità giudiziaria, il cui peso, al confronto, è poco. Quali che siano gli argomenti giuridici, realisticamente l'esito è scontato. Presidente e Corte, ciascuno per la sua parte, sono entrambi "custodi della Costituzione". Sarebbe un fatto devastante, al limite della crisi costituzionale, che la seconda desse torto al primo; che si verificasse una così acuta contraddizione proprio sul terreno di principi che sia l'uno che l'altra sono chiamati a difendere. Così, nel momento stesso in cui il ricorso è stato proposto, è stato anche già vinto. Non è una contesa ad armi pari, ma, di fatto, la richiesta d'una alleanza in vista d'una sentenza schiacciante.

A perdere sarà anche la Corte: se, per improbabile ipotesi, desse torto al Presidente, sarà accusata d'irresponsabilità; dandogli ragione, sarà accusata di cortigianeria. Il giudice costituzionale, ovviamente, è obbligato al solo diritto. Ma perché così possa essere, è lecito attendersi che gli si risparmi, per quanto possibile, d'essere coinvolto in conflitti di tal genere, non nell'interesse della tranquillità della Corte e dei suoi giudici, ma nell'interesse della tranquillità del diritto.

C'è ancora dell'altro. Sulla fondatezza di un ricorso alla Corte, chi di essa ha fatto parte è bene che si astenga dall'esprimersi. Ma, almeno alcune cose possono dirsi, riguardando il campo non dell'opinabile, ma dei dati giuridici espliciti, e quindi incontestabili. Questi dati sono esigui. Una sola norma tratta espressamente delle conversazioni telefoniche del presidente della Repubblica e della loro intercettazione, con riguardo al Presidente sospeso dalla carica dopo essere stato posto sotto accusa per attentato alla Costituzione o alto tradimento.

"In ogni caso", dice la norma, l'intercettazione deve essere disposta da un tale "Comitato parlamentare" che interviene nel procedimento d'accusa con poteri simili a quelli d'un giudice istruttore. Nient'altro. Niente sulle intercettazioni fuori del procedimento d'accusa; niente sulle intercettazioni indirette o casuali (quelle riguardanti chi, non intercettato, è sorpreso a parlare con chi lo è); niente sull'utilizzabilità, sull'inutilizzabilità nei processi; niente sulla conservazione o sulla distruzione dei documenti che ne riportano i contenuti. Niente di niente.

A questo punto, si entra nel campo dell'altamente opinabile, potendosi ragionare in due modi. Primo modo: siamo di fronte a una lacuna, a un vuoto che si deve colmare e, per far ciò, si deve guardare ai principi e trarre da questi le regole che occorrono. Il presupposto di questo modo di ragionare è che si abbia a che fare con una dimenticanza o una reticenza degli autori della Costituzione, alle quali si debba ora porre rimedio. Secondo modo: siamo di fronte non a una lacuna, ma a un "consapevole silenzio" dei Costituenti, dal quale risulta la volontà di applicare al presidente della Repubblica, per tutto ciò che non è espressamente detto di diverso, le regole comuni, valide per tutti i cittadini. Il presidente della Repubblica, nel suo ricorso, ragiona nel primo modo, appellandosi al principio posto nell'art. 90 della Costituzione, secondo il quale egli, nell'esercizio delle sue funzioni, non è responsabile se non per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

La "irresponsabilità" comporterebbe "inconoscibilità", "intoccabilità" assoluta da cui conseguirebbero, nella specie, obblighi particolari di comportamento degli uffici giudiziari, fuori dalle regole e delle garanzie ordinarie del processo penale. La Corte costituzionale è chiamata ad avallare quest'interpretazione, che è una delle due: l'una e l'altra hanno dalla loro parte l'opinione di molti costituzionalisti. Le si chiede di dire che l'irresponsabilità, di cui parla la Costituzione, equivale, per l'appunto, a garanzia di intoccabilità-inconoscibilità di ciò che riguarda il presidente della Repubblica, per il fatto d'essere presidente della Repubblica.

Ma, in presenza di tanti punti interrogativi e di un'alternativa così netta, una decisione che facesse pendere la bilancia da una parte o dall'altra non sarebbe, propriamente, applicazione della Costituzione ma legislazione costituzionale in forma di sentenza costituzionale. Anzi, se si crede che il silenzio dei Costituenti sia stato consapevole, sarebbe revisione, mutamento della Costituzione. Per di più, su un punto cruciale che tocca in profondità la forma di governo, con irradiazioni ben al di là della questione specifica delle intercettazioni e con conseguenze imprevedibili sui settennati presidenziali a venire, che nessuno può sapere da chi saranno incarnati. Il ritegno del Costituente sulla presente questione non suggerisce analogo, prudente, atteggiamento in coloro che alla Costituzione si richiamano?

Coinvolgimento in una "operazione", inconvenienti per la Corte costituzionale, conseguenze di sistema sulla Costituzione: ce n'è più che abbastanza per una riconsiderazione. Signor Presidente, non si lasci fuorviare dal coro dei pubblici consensi. Una cosa è l'ufficialità, dove talora prevale la forza seduttiva di ciò che è stato definito il pericoloso "plusvalore" di chi dispone dell'autorità; un'altra cosa è l'informalità, dove più spesso si manifesta la sincerità. Le perplessità, a quanto pare, superano di gran lunga le marmoree certezze. Il suo "decreto" del 16 luglio, facendo proprie le parole di Luigi Einaudi (più monarchiche, in verità, che repubblicane), si appella a un dovere stringente: impedire che si formino "precedenti" tali da intaccare la figura presidenziale, per poterla lasciare ai successori così come la si è ricevuta dai predecessori.

Nella Repubblica, l'integrità e la continuità che importano non sono lasciti ereditari, ma caratteri impersonali delle istituzioni nel loro complesso. Col ricorso alla Corte, già è stato segnato un punto che impedirà di dire in futuro che un fatto è stato accettato come precedente, con l'acquiescenza di chi ricopre pro tempore la carica presidenziale. D'altra parte, da quel che è noto per essere stato ufficialmente dichiarato dal procuratore della Repubblica di Palermo il 27 giugno, le intercettazioni di cui si tratta sono totalmente prive di rilievo per il processo. Che cosa impedisce, allora, nello spirito della tante volte invocata "leale collaborazione", di raggiungere lo stesso fine cui, in ultimo, il conflitto mira - la distruzione delle intercettazioni, per la parte riguardante il presidente della Repubblica - attraverso il procedimento ordinario e con le garanzie di riservatezza previste per tutti? Che bisogno c'è d'un conflitto costituzionale, che si porta con sé quella pericolosa eterogenesi dei fini, di cui sopra s'è detto? Forse che i magistrati di Palermo hanno detto di rifiutarsi d'applicare lealmente la legge?




(17 agosto 2012)© Riproduzione riservata

Da Presidente a Monarca - micromega-online - micromega

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Stato-mafia, la Consulta accoglie il ricorso del Colle

Da Presidente a Monarca

Qualche telefonata di troppo. Una procura dall’orecchio attento. L’ordine di distruggere i nastri. Magistrati accusati di ordire un colpo di Stato. Sofismi e argomenti tautologici e infondati. Uno scontro tra magistratura e capo dello Stato senza precedenti nella storia della Repubblica. Una vicenda (e una sentenza) che stravolge la nostra democrazia, nell’analisi lucida e imparziale di uno dei più grandi giuristi.
di Franco Cordero, da MicroMega 8/2012
1. La storia comincia da una gaffe. Teme gl’indaganti l’ex ministro N.M., testimone su affari oscuri tra Stato e mafia: quindi spera che il procedimento passi in sedi meno ostiche; e volendo anche schivare un antipatico confronto, manda appelli al Quirinale. La risposta corretta sarebbe: «nihil de hoc». Il presidente non è organo censorio d’atti giudiziari, quali erano i monarchi francesi, forti del residuo d’un originario carisma giurisdizionale («justice retenue»), estinto nel collasso dell’ancien régime. Nemmeno Sua Maestà Carlo Alberto, sovrano bigotto costretto alla riforma costituzionale (5 febbraio 1848), oserebbe mettere becco nei processi brandendo una formula statutaria (art. 68: «La giustizia emana dal re»), ma 164 anni dopo, da Monte Cavallo spirano arie rétro. Anziché declinare l’improponibile argomento, il consigliere all’altro capo del filo sta al gioco: corrono dialoghi solidali; e siccome N.M. era sottoposto a controllo telefonico, ogni sillaba va nei nastri. Otto colloqui, dal 25 novembre 2011 al 5 aprile 2012. Spigoliamo qualche punto. L’altissima persona «s’è presa la questione a cuore» (24 febbraio). «Non vediamo molti spazi, purtroppo», e quanto al temibile confronto, affiora l’idea d’una versione concertata (12 marzo). «È orientato a fare qualcosa» (3 aprile). L’assillante manda una memoria, trasmessa dal Quirinale al procuratore generale della Cassazione affinché gli uffici lavorino «coordinati»: «Lui sa tutto»; «voglio che» quella «lettera sia inviata… con la mia condivisione» (5 aprile»). La procura palermitana era in regola, sicché le indagini proseguono lì, chiuse dalla richiesta d’un rinvio a giudizio: l’ex ministro vi compare ai margini quale falso testimone; l’udienza preliminare dirà se esista materia d’accusa e relativo dibattimento. Nastri e testi degli otto colloqui stanno agli atti. Segreti, invece, i quattro in cui parla l’Homo in fabula, irrilevanti, secondo il pubblico ministero, quindi obliterabili, nel senso d’una distruzione fisica: disporla spetta al giudice che ha ordinato la misura investigativa; ed è materia soggetta al contraddittorio (art. 269, c. 2), incluso il ricorso in Cassazione. No, afferma il presidente: l’ascolto ledeva una sua prerogativa; l’empio materiale sia subito distrutto; nessuno lo veda o ascolti. Gli fanno eco varie platee (intrusione «eversiva», s’è persino detto). Tali i petita davanti alla Consulta.
2. Niente da obiettare sugli otto dialoghi in cui interloquiva il consigliere; ed è particolare curioso: se l’immunità esistesse, vi sarebbe incluso l’intero staff, rispetto agli atti d’ufficio. L.D’A. svelava dei retroscena, in chiave veridica, stando alla lettera 19 luglio direttagli dal presidente (sette giorni dopo, il destinatario muore), resa pubblica nell’arringa 15 ottobre alla scuola dei magistrati. Che quel soccorso esorbitasse dalle funzioni, è rilievo ovvio ma la domanda proposta alla Corte sarebbe infondata quando anche allargassimo il concetto della funzione a tali scambi verbali (ipotesi temeraria). Nessuna delle due norme invocate dal ricorrente risulta applicabile alla fattispecie. Art. 90 cost.: Il Presidente non risponde degli atti compiuti en titre, esclusi alto tradimento e attentato alla Costituzione; ebbene? Nessuno gli muove accuse. Stiamo discutendo l’uso processuale del dialogo con persone sottoposte a controllo telefonico: argomenti diversi; confonderli è il sofisma che i dottori chiamavano «ignoratio elenchi», ossia «prouver autre chose que ce qui est en question» (Logique de Port-Royal, 1683, Parte III, Cap. I, § 1), espediente consueto nelle dispute viziose (vedi gli stratagemmi 1-3 dei trentotto esposti nella schopenhaueriana Arte d’ottenere ragione). Dove sta scritto che siano adoperabili in sede investigativa o istruttoria le sole parole implicanti una responsabilità? Né interessa l’art. 7, c. 3, l. 5 giugno 1989 n. 219: l’intercettazione può essere disposta solo quando versi in stato d’accusa, votato dal parlamento, e la Corte l’abbia sospeso dalla carica; nihil sequitur perché l’intercettato era N.M. L’inquirente sorveglia i canali attraverso cui comunica l’imputato virtuale o effettivo: i collocutori sono incogniti nel momento in cui il provvedimento è emesso, più o meno identificabili poi; nessuno immaginava che nel fiume vocale captato (9.295 pièces) quattro volte risuonasse l’augusta voce; ed è assurdo pretendere operatori fulminei nell’interrompere l’ascolto, quasi fosse nefas. Roba da fiaba o rituali primitivi (ormai lavorano le macchine, senza intervento umano). Col permesso del giudice l’indagante controlla gli apparecchi d’un tale: il sèguito è futuribile; forse restano muti o vi passano mille voci; quali, quante, se utili o no, consterà post auditum.
3. Discorso chiuso, tra interlocutori fedeli alla sintassi: l’immunità processuale non fiorisce spontaneamente; esiste in quanto una norma la regoli; e non se ne vede il più pallido segno. I soli due testi addotti dicono tutt’altro. Siamo alle prese con una tautologia del tipo: «P non morrà mai»; «dimmi perché», «ovvio, gl’immortali non muoiono». Il ricorso postula un presidente la cui persona sia «sacra e inviolabile», qual era Carlo Alberto (art. 4 dello Statuto), quindi indenne da ogni servitus iustitiae, ma non è più tempo d’arie mistiche e re taumaturghi. Siamo in Italia, anno Domini 2012: vige una Carta votata dalla Costituente lunedì 22 dicembre 1947; perso ogni connotato monarchico, il presidente assume un’identità laica, da commis de l’Etat. Chi osi definirsi «sacro e inviolabile» riscuote lievi sorrisi. Ricordiamo però un incidente, quando Camere servizievoli lavoravano pro domino Berluscone, tirando in ballo ex aequo il capo dello Stato. L’obiettivo era renderli immuni da qualunque processo (salvo i due casi previsti dall’art. 90 cost.), finché durino in carica; e l’Uomo del Colle segnalava «profonde perplessità»: tale regime affievolirebbe uno status del quale afferma d’essere già investito (nota 22 ottobre 2009). Nossignore, non esiste l’asserita prerogativa. Se ne convinca consultando i precedenti, su fino ai lavori preparatori della Costituente: a parte gli atti coperti dalla funzione (spetta al giudice stabilire se ricorra tale caso), è justiciable come lo siamo tutti; e non chiamiamola lacuna rimediabile dall’interprete; i costituenti compivano una scelta d’alto valore etico, imposta dal principio capitale d’eguaglianza davanti alla legge. Quanto pesante anacronismo rintocca nel coro monarcofilo.
4. Ripetiamolo, è incongruo volo nel passato remoto pretendere che, udita la Voce, gl’inquirenti rompano l’ascolto mandando subito in cenere i materiali sacrileghi. A parte ogni questione ideologica, l’assunto ignora norme positive. L’art. 271, c. 3, vieta la distruzione del reperto fonico costituente corpo del reato (ad esempio, parole d’estorsore o mandato a uccidere, magari allusivo: «Chi mi libera da quel maledetto oppositore?; vedi Enrico II Plantageneto contro Thomas Becket, o Mussolini sul conto del pericoloso Giacomo Matteotti). Idem è arguibile quando disco o nastro costituiscano notitia criminis. Infine, l’art. 269 subordina la distruzione dei reperti irrilevanti al vaglio camerale, nel contraddittorio degl’interessati: operata segretamente sarebbe illegale; né sono pensabili varianti contro l’art. 111 cost., cc. 2 e 4. Può darsi che i materiali de quibus siano prove importanti, nel giudizio in atto o altrove, perciò gl’interessati devono potervi interloquire. Ad esempio, Alfred Dreyfus sconta l’ergastolo nell’Isola del Diavolo: l’accusavano d’avere venduto segreti militari; ed emergono cose enormi dal dialogo d’una altissima persona col sottoposto ad ascolto telefonico; il galeotto è innocente; i felloni erano gli autori delle false prove d’accusa. Lasciamo le cose come stavano «a tutela della riservatezza», mandando al diavolo nell’omonima isola verità storica e giustizia? Semmai, l’attuale disciplina appare perfettibile: non è detto che quel giudice sia infallibile; la critica delle decisioni avviene in Appello e Cassazione; gli artt. 268, c. 2, e 271, c. 3, tagliano il contraddittorio escludendo un secondo grado (valgono le norme sui procedimenti camerali); ed eseguita la decisione distruttiva, l’ipotetico errore emerso nel sèguito del processo forse risulta irrimediabile.
5. Tiriamo le somme: il ricorrente postula un’immunità della quale non esiste l’ombra nelle fonti; e vìola l’art. 111 cost. la pretesa d’annientamento occulto della possibile prova, né vista né udita dagl’interessati; bel salto indietro, nella cupa gnoseologia inquisitoria. Viene in mente un quesito teologal-filosofico (in logica novecentesca liquidabile come mal formulato): se l’Onnipotente lo sia al punto d’evocare un triangolo i cui angoli, sommati, non diano 180° (nello spazio euclideo, beninteso: tolto il quinto postulato, niente glielo impedisce). Sì, risponde Cartesio; Spinoza lo nega. Ora, chi dica fondato nelle norme vigenti (Carta inclusa) quel ricorso, postula l’equivalente giuridico d’un triangolo dagli angoli abnormi, fermo restando il quinto postulato: l’incenerimento occulto dei nastri su cui pesa il tabù, presuppone un mondo diverso dall’attuale, dove non viga l’art. 111 cost., cc. 2 e 4; se l’impresa le riesce senza evadere dal sistema qual è, la Corte risulta più potente del Dio pensato da Baruch Spinoza.
(5 dicembre 2012)