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domenica 6 ottobre 2013





By GREGORY BERNS
The New York Times - October 5, 2013

 
FOR the past two years, my colleagues and I have been training dogs to go in an M.R.I. scanner — completely awake and unrestrained. Our goal has been to determine how dogs’ brains work and, even more important, what they think of us humans.

Now, after training and scanning a dozen dogs, my one inescapable conclusion is this: dogs are people, too.

Because dogs can’t speak, scientists have relied on behavioral observations to infer what dogs are thinking. It is a tricky business. You can’t ask a dog why he does something. And you certainly can’t ask him how he feels. The prospect of ferreting out animal emotions scares many scientists. After all, animal research is big business. It has been easy to sidestep the difficult questions about animal sentience and emotions because they have been unanswerable.

Until now.

By looking directly at their brains and bypassing the constraints of behaviorism, M.R.I.’s can tell us about dogs’ internal states. M.R.I.’s are conducted in loud, confined spaces. People don’t like them, and you have to hold absolutely still during the procedure. Conventional veterinary practice says you have to anesthetize animals so they don’t move during a scan. But you can’t study brain function in an anesthetized animal. At least not anything interesting like perception or emotion.

From the beginning, we treated the dogs as persons. We had a consent form, which was modeled after a child’s consent form but signed by the dog’s owner. We emphasized that participation was voluntary, and that the dog had the right to quit the study. We used only positive training methods. No sedation. No restraints. If the dogs didn’t want to be in the M.R.I. scanner, they could leave. Same as any human volunteer.

My dog Callie was the first. Rescued from a shelter, Callie was a skinny black terrier mix, what is called a feist in the southern Appalachians, from where she came. True to her roots, she preferred hunting squirrels and rabbits in the backyard to curling up in my lap. She had a natural inquisitiveness, which probably landed her in the shelter in the first place, but also made training a breeze.

With the help of my friend Mark Spivak, a dog trainer, we started teaching Callie to go into an M.R.I. simulator that I built in my living room. She learned to walk up steps into a tube, place her head in a custom-fitted chin rest, and hold rock-still for periods of up to 30 seconds. Oh, and she had to learn to wear earmuffs to protect her sensitive hearing from the 95 decibels of noise the scanner makes.

After months of training and some trial-and-error at the real M.R.I. scanner, we were rewarded with the first maps of brain activity. For our first tests, we measured Callie’s brain response to two hand signals in the scanner. In later experiments, not yet published, we determined which parts of her brain distinguished the scents of familiar and unfamiliar dogs and humans.

 

Soon, the local dog community learned of our quest to determine what dogs are thinking. Within a year, we had assembled a team of a dozen dogs who were all “M.R.I.-certified.”

Although we are just beginning to answer basic questions about the canine brain, we cannot ignore the striking similarity between dogs and humans in both the structure and function of a key brain region: the caudate nucleus.

Rich in dopamine receptors, the caudate sits between the brainstem and the cortex. In humans, the caudate plays a key role in the anticipation of things we enjoy, like food, love and money. But can we flip this association around and infer what a person is thinking just by measuring caudate activity? Because of the overwhelming complexity of how different parts of the brain are connected to one another, it is not usually possible to pin a single cognitive function or emotion to a single brain region.

But the caudate may be an exception. Specific parts of the caudate stand out for their consistent activation to many things that humans enjoy. Caudate activation is so consistent that under the right circumstances, it can predict our preferences for food, music and even beauty.

In dogs, we found that activity in the caudate increased in response to hand signals indicating food. The caudate also activated to the smells of familiar humans. And in preliminary tests, it activated to the return of an owner who had momentarily stepped out of view. Do these findings prove that dogs love us? Not quite. But many of the same things that activate the human caudate, which are associated with positive emotions, also activate the dog caudate. Neuroscientists call this a functional homology, and it may be an indication of canine emotions.

The ability to experience positive emotions, like love and attachment, would mean that dogs have a level of sentience comparable to that of a human child. And this ability suggests a rethinking of how we treat dogs.

DOGS have long been considered property. Though the Animal Welfare Act of 1966 and state laws raised the bar for the treatment of animals, they solidified the view that animals are things — objects that can be disposed of as long as reasonable care is taken to minimize their suffering.

But now, by using the M.R.I. to push away the limitations of behaviorism, we can no longer hide from the evidence. Dogs, and probably many other animals (especially our closest primate relatives), seem to have emotions just like us. And this means we must reconsider their treatment as property.

One alternative is a sort of limited personhood for animals that show neurobiological evidence of positive emotions. Many rescue groups already use the label of “guardian” to describe human caregivers, binding the human to his ward with an implicit responsibility to care for her. Failure to act as a good guardian runs the risk of having the dog placed elsewhere. But there are no laws that cover animals as wards, so the patchwork of rescue groups that operate under a guardianship model have little legal foundation to protect the animals’ interest.

If we went a step further and granted dogs rights of personhood, they would be afforded additional protection against exploitation. Puppy mills, laboratory dogs and dog racing would be banned for violating the basic right of self-determination of a person.

I suspect that society is many years away from considering dogs as persons. However, recent rulings by the Supreme Court have included neuroscientific findings that open the door to such a possibility. In two cases, the court ruled that juvenile offenders could not be sentenced to life imprisonment without the possibility of parole. As part of the rulings, the court cited brain-imaging evidence that the human brain was not mature in adolescence. Although this case has nothing to do with dog sentience, the justices opened the door for neuroscience in the courtroom.

Perhaps someday we may see a case arguing for a dog’s rights based on brain-imaging findings.

 

Gregory Berns is a professor of neuroeconomics at Emory University and the author of “How Dogs Love Us: A Neuroscientist and His Adopted Dog Decode the Canine Brain.”

giovedì 29 agosto 2013

 
di  J.M. Coetzee
 
 
 
     La sistematica, silenziosa uccisione quotidiana di milioni di animali è il peccato originale che in ogni momento si rinnova intorno a noi. Senza che peraltro venga percepito in quanto tale.
 
     Non si tratta forse di una necessità perché l’umanità sopravviva? Così dicono anche i più illuminati, svelando la rozzezza di ogni etica che riguardi esclusivamente l’uomo. Sarà pure indubbia, quella necessità.
 
Ma l’uccisione rimane uccisione.
 
E, se un occhio etico esiste, deve essere capace di osservarla e giudicarla.
 
     Con questo libro Coetzee non ha inteso aggiungere nuovi argomenti alla disputa sulla crudeltà verso gli animali, che risale plausibilmente a quando, nella remota preistoria, l’uomo passò alla dieta carnivora. Da consumato narratore, ha voluto creare qualcosa di molto più efficace: una subdola, insidiosa macchina romanzesca che obblighi il lettore ad avvertire in tutta la sua enormità una questione che generalmente si preferisce accantonare.
 
     Usando a questo fine un personaggio memorabile, Elizabeth Costello, anziana e popolare romanziera che riesce a mettere in crisi tutti i sapienti accademici, a cominciare da suo figlio, professore di Fisica, in una città universitaria politically correct dove è stata invitata a parlare dei suoi libri. Con la sua voce pacata e implacabile, Elizabeth Costello parlerà invece delle vite degli animali e di come vengono maltrattate dagli uomini, così gettando i suoi ascoltatori in un insanabile imbarazzo.
 
«Non hanno una coscienza e dunque. Dunque cosa? Dunque siamo liberi di usarli per i nostri fini? Dunque siamo liberi di ucciderli?». La vita degli animali è apparso per la prima volta nel 1999 ed è corredato, in appendice, da quattro riflessioni: una letteraria di Marjorie Garber, una religiosa di Wendi Doniger, una filosofica di Peter Singer e una etologica di Barbara Smuts.
 
Risvolto di copertina dell'edizione Biblioteca Adelphi

mercoledì 7 marzo 2012

LAV: aspetti principali della nuova Direttiva Europea 2010/63



La nuova Direttiva europea

da LAV.it

aspetti positivi e aspetti negativi

Questo testo fa un buon riassunto e schematizza gli aspetti della Direttiva che dovrà essere recepita da ciascuno Stato. Gli articoli più problematici e inaccettabili sono stati copiati integralmente in uno dei post precedenti.

Ogni anno 12.000.000 di animali vengono utilizzati in esperimenti nei laboratori europei.
Che cosa ne regola l'impiego?

 

Nel 1986 il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva 86/609 sulla “protezione degli animali utilizzati per fini sperimentali o altri fini scientifici”.

Questa Direttiva è stata recentemente revisionata: dopo 2 anni di discussioni, l’8 settembre 2010 si è arrivati all’accordo sul testo finale e il 9 novembre 2010 è entrata in vigore diventando la

Direttiva 2010/63/UE.



*

La Direttiva 2010/63 UE:
  • fissa gli standard minimi sulle modalità di impiego e detenzione di tutti gli animali utilizzati in esperimenti negli Stati dell’Unione Europea.
  • gli Stati Membri hanno due anni per recepirla e possono integrare il testo comunitario con misure nazionali più rigorose.
*

Punti positivi principali rispetto alla vecchia Direttiva 86/609:

• ampliamento delle specie, categorie di animali e campi di applicazione regolamentati dalla legge
• l’inclusione nelle statistiche degli animali soppressi per ottenere tessuti o organi e degli stabilimenti allevatori e fornitori
• banche dati
• possibilità di dismettere gli animali sopravvissuti a privati
• classificazione del livello di dolore inferto durante le procedure sperimentali
• implementazione dei metodi alternativi
• ispezioni


Nessuno di questi punti è un divieto o nei fatti una limitazione, ma aumenta, perlomeno, il regime di trasparenza.

*

Punti negativi più gravi della Direttiva 2010/63 UE• possibilità di utilizzare specie in via d’estinzione e/o catturate in natura
• bassa protezione per specie particolari quali cani, gatti e primati
• mancanza di divieto per le grandi scimmie
• possibilità di ricorrere ad animali randagi
metodi di uccisione dolorosipossibilità di non utilizzare l’anestesiaautorizzazione anche per esperimenti molto dolorosi• mancanza di limitazione per organismi geneticamente modificati


*

Il recepimento nazionale della nuova Direttiva 2010/63 UE deve rappresentare la base su cui costruire un profondo cambiamento dello scenario nazionale e internazionale della ricerca scientifica e del riconoscimento della vita umana e animale che deve tenere conto degli enormi progressi scientifici raggiunti e della crescente coscienza dell’opinione pubblica su questa tematica.

domenica 26 febbraio 2012

IL MASSACRO DELLE SCIMMIE E ALTRI ANIMALI


*

Dopo la pubblicazione del nostro articolo,
il ministro della Salute, Renato Balduzzi,

"ha disposto una verifica immediata del rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa per quanto riguarda l'ingresso in Italia di primati destinati alla sperimentazione scientifica. Ciò in relazione sia alle condizioni di viaggio sia al trattamento degli animali in Italia".

Il ministro, si legge in un comunicato,

"ha disposto altresì un monitoraggio costante della vicenda da parte dei tecnici del ministero".

*


Monza, proteste contro un carico di 900 cavie in arrivo alla Harlan e destinate alla vivisezione. Dal presidio arriva un appello: "Fare controlli su questa importazione record di quadrumani" dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

*

Le notizie sui massacri che ogni giorno vengono compiuti su tutto il pianeta sono praticamente infinite. Mi concentro sulla "sperimentazione" animale, perché è meno appariscente e in questo momento c'è il pericolo, quasi certo, di un peggioramento delle leggi italiane se dovesse essere recepita la direttiva europea 10/63.

giovedì 16 febbraio 2012

GLI ARTICOLI INDICATI NEL POST PRECEDENTE


Articolo 11

Animali randagi e selvatici delle specie domestiche

1. Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 soltanto alle condizioni seguenti:
a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l’ambiente o la salute umana o animale; e
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.


(In pratica con l'ipocrita strumento della "deroga" si consente la sperimentazione su cani e gatti randagi,  se lo scopo scientifico non è raggiungibile altrimenti)


Articolo 14


Anestesia
1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.
Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia.
2. Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:
a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l’animale della procedura stessa; e
b) se l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura.
3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.
In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico. 4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.
5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale.


(In pratica  è possibile la sperimentazione senza anestesia o analgesici "se i ricercatori lo ritengono opportuno" . Ma chi sono codesti legislatori? Li abbiamo eletti noi europei del XXI secolo?)


Articolo 15


Classificazione della gravità delle procedure


1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate, caso per caso, come «non risveglio», «lievi», «moderate» o «gravi», secondo i criteri di assegnazione di cui all’allegato VIII.
2. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che una procedura non sia effettuata qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati.


Articolo 16


Riutilizzo
1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:


a) l’effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;


b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell’animale;


c) la procedura successiva è classificata come «lieve», «moderata» o «non risveglio»; 


d) è conforme al parere del veterinario tenendo conto delle esperienze dell’animale nel corso di tutta la sua vita.

2. In
casi eccezionali, in deroga al paragrafo 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l’animale ad una visita veterinaria, l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.

Articolo 55

Clausole di salvaguardia

1. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l’uso di primati non umani per gli scopi previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.
2. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un’azione sia essenziale per la preservazione della specie o in relazione alla comparsa improvvisa nell’uomo di un’affezione debilitante o potenzialmente letale, può adottare misure provvisorie che consentono l’uso di scimmie antropomorfe in procedure aventi uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettere c) o e), a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle scimmieantropomorfe o mediante metodi alternativi. Tuttavia il riferimento all’articolo 5, lettera b), punto i), non è interpretato in modo da includere il riferimento ad animali e piante.

3. Se uno Stato membro, per motivi eccezionali e scientificamente giustificati, ritiene necessario autorizzare il ricorso a una procedura che causa dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, può adottare una misura provvisoria che autorizza tale procedura.

Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’uso di primati non umani in tali procedure.


(QUESTO PUNTO GRIDA VENDETTA AL COSPETTO DI DIO, DELL'UNIVERSO MONDO, DELLA CIVILTA' E DI TUTTO CIO' CHE CI VIENE IN MENTE.
FOLLIA, INDIFFERENZA PATOLOGICA, STUPIDITA' ASSOLUTA, DISTRAZIONE TOTALE, INCOSCIENZA? CHE COSA PUO' PRODURRE UNA MOSTRUOSITA' COME QUESTA?)

4. Uno Stato membro che abbia adottato una misura provvisoria in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione e presentando prove dell’esistenza della situazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, su cui si basa la misura provvisoria.
La Commissione sottopone la questione al comitato di cui all’articolo 56, paragrafo 1, entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione dallo Stato membro e, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 3:
a) autorizza la misura provvisoria per un periodo di tempo definito nella decisione; o
b) impone allo Stato membro di revocare la misura provvisoria. Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:
— tipo di specie e genotipo,
— maturità, età e sesso dell’animale,
— esperienza di addestramento dell’animale con riferimento alla procedura,
— se l’animale è destinato a essere riutilizzato l’effettiva gravità delle procedure precedenti,
— metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggiamento, allevamento e cura,
— punti finali umanitari.

Sezione III:

Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità in base a fattori relativi al tipo di procedura
1. Lieve:
a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;
b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale < 10 % del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;
c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;
d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini- pompe o transponder;
e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l’attività e il comportamento normali;
f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell’animale;
g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);
h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;
i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell’arco di tempo dello studio;
j) confinamento di breve durata (< 24 h) in gabbie metaboliche;
k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli; Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:
— tipo di specie e genotipo,
— maturità, età e sesso dell’animale,
— esperienza di addestramento dell’animale con riferimento alla procedura,
— se l’animale è destinato a essere riutilizzato l’effettiva gravità delle procedure precedenti,
— metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggiamento, allevamento e cura,
— punti finali umanitari.


Sezione III:


Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità in base a fattori relativi al tipo di procedura
1. Lieve:
a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;
b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale < 10 % del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;
c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;
d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini- pompe o transponder;
e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l’attività e il comportamento normali;
f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell’animale;
g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);
h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;
i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell’arco di tempo dello studio;
j) confinamento di breve durata (< 24 h) in gabbie metaboliche;
k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli; 3. Grave:
a) Prove di tossicità in cui la morte è il punto finale, o si prevedono decessi accidentali e sono indotti stati patofisiologici gravi. Ad esempio, prova di tossicità acuta con dose unica (cfr. orientamenti OCSE in materia di prove);
b) prova di dispositivi che, in caso di guasti, possono causare dolore o angoscia intensi o la morte dell’animale (ad esempio dispostivi cardiaci);
c) prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell’animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata;
d) irradiazione o chemioterapia in dose letale senza ricostituzione del sistema immunitario, ovvero con ricostituzione e reazione immunologica contro l’ospite nel trapianto;
e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o sofferenza moderati di lunga durata

Ad esempio, tumori che causano cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori che causano ulcerazioni;
f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale.
Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;
g) trapianto di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell’animale (ad esempio xenotrapianto);
h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali, ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche recidivanti;
i) uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;
j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita);
k) isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani;
l) stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;
m) nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento.

IT 20.10.2010


Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/79

André Ménache

mercoledì 15 febbraio 2012


di Vanna Brocca 


Ecco, ci siamo. Nel gelo che attanaglia l’Italia, c’è almeno un luogo dove non è necessario pompare metano extra: sono i siti e le pagine facebook delle associazioni animaliste surriscaldati dall’ imminente recepimento della Direttiva sulla vivisezione, detta anche legge “sulla protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici”. Una contraddizione in termini, dal momento che l’unica protezione accordata da questo testo riguarda gli interessi dei potenti conglomerati chimico-farmaceutici, che sono riusciti a piegare il legislatore europeo ai propri desideri così come i refoli della Bora stendono i fuscellini di primavera: senza fatica.

Si capisce che il momento è caldo anche dal numero di finti “sfaccendati” e/o sostenitori dichiarati della sperimentazione animale che frequentano le suddette pagine facebook, disseminandole di affermazioni del tipo “se sei contro la vivisezione, evita di prendere l’aspirina!” oppure di domande come “sarà meglio sperimentare su un cane o su tuo figlio?” (con costoro, quando si ha tempo e voglia, è sempre interessante portare il ragionamento alle sue più serie ma semplici conseguenze, e ribattere: “meglio tuo figlio o un piccolo africano”? e stare a vedere che cosa rispondono).

Uno dei tre o quattro argomenti preferiti dai fan della vivisezione, ribadito anche da associazioni come AIRC e Telethon nei loro comunicati ufficiali, è che la vivisezione non esiste più perché è stata da tempo sostituita con la sperimentazione scientifica, regolata dalle leggi vigenti.

E allora vediamole queste leggi, guardiamo pure la Direttiva 10/63/UE in procinto di diventare il testo vincolante in materia di sperimentazione nei 27 Paesi dell’UE.

Approvata a Strasburgo nel settembre 2010 – dunque nel terzo millennio dopo Cristo – irradia la stessa limpida compassione per il vivente, la stessa dirittura morale e la stessa autorevolezza scientifica di un suppliziario medievale.

Ecco alcune delle cose che vi si leggono:
- l’ articolo 11 , afferma che sarà possibile sperimentare su cani e gatti randagi, e che d’ora in avanti il commercio di randagi destinati alla sperimentazione tra tutti gli stati membri dell’UE non sarà più reato (articolo 2);
- gli articoli 16 e 55 consentono di riutilizzare più volte lo stesso animale, anche in procedure che gli provocano intenso dolore, angoscia e sofferenza;
- l’articolo 14 permette di sperimentare su qualunque tipo di animale (scimmia, cane, gatto, topo, ratto, capra, cavallo, coniglio, maiale, pesce, uccello…) senza anestesia e/o senza somministrare antidolorifici anche se l’animale è sofferente, se i ricercatori lo ritengono opportuno;
- nell’allegato VIII della Direttiva, tra le decine di esperimenti elencati a mo’ di esemplificazione, c’è la possibilità di praticare toracotomie (apertura del torace) senza somministrare analgesici, quella di costringere gli animali al nuoto forzato e altri esercizi finché non sopraggiunge la morte per esaurimento, quella di somministrare scosse elettriche fino a indurre l’impotenza, quella di tenere in isolamento totale cani o scimmie per lunghi periodi, quella di immobilizzarli ad libitum nelle apposite gabbie di contenzione…
- nell’allegato IV , invece, sono elencati i metodi di soppressione degli animali già passati per la sperimentazione: distruzione del cervello, dislocazione del collo, dissanguamento, decapitazione, elettrocuzione, colpo da percussione alla testa, overdose di anestetico, colpo di proiettile, biossido di carbonio (e non si pensi che quest’ultimo sia il meno doloroso perché è vero il contrario).

Insomma, questa è la legge sulla “sperimentazione scientifica” concertata a Bruxelles dai rappresentati del popolo, dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione.

Per contrastarne il recepimento in Italia, cinque associazioni animaliste e antivivisezioniste –

LEALComitato scientifico Equivita,

Fondazione Hans Ruesch,

LIDA Firenze e

Uomo natura animali

hanno indirizzato


con la richiesta di aprire un dibattito pubblico “intorno ai principi etici e scientifici che devono ispirare una legge sulla ricerca medico-tossicologica all’altezza dei tempi”.

Sarebbe una mossa rivoluzionaria.

Così come rivoluzionario è il Rapporto intitolato


che uno dei massimi istituti scientifici americani, il National Research Council, ha pubblicato già nel 2007
decretando che la sperimentazione animale non è predittiva per l’uomo e va superata. 

Per quanto strano possa sembrare, infatti, la sperimentazione animale è il solo metodo di ricerca biomedica a non avere mai superato un processo di convalida, l’unico che si regga da sempre sull”autocertificazione” di chi la pratica.

Ora, gli Stati Uniti invocano una “svolta epocale” che metta finalmente alle corde l’”autocertificazione” dei vivisettori, che punti sullo sviluppo di metodi di ricerca biomedica più sicuri, predittivi e rilevanti per la specie umana, che spiani la strada a un nuovo circolo virtuoso di investimenti e sviluppo scientifico.

Ma l’Europa non se ne dà per intesa e la sua “svolta epocale” ha deciso di farla al rovescio: in una brutale concorrenza al ribasso con la Cina e altri paesi orientali, dove in fatto di vivisezione tutto è permesso.














lunedì 21 settembre 2009

inseguendo giustizia e verità

Memoria
dell'Avvocatura dello Stato sul (cosiddetto) lodo Alfano
Il testo della memoria è visualizzabile sul sito
Consulta online, nella sezione"Cronache" , sottosezione "Cronache dalla Corte".

*

Leggere i documenti direttamente e integralmente è necessario, anche se si dispone del migior commento possibile. Questa 'memoria', poi, contiene affermazioni e argomentazioni tali da essere incredibile nel racconto di altri. Dopo la lettura, le spiegazioni degli esperti risultano più chiare e anche più inquietanti.



sabato 11 agosto 2007

Voglia di lentezza alla maniera del bradipo


bradipo


Per assorbire ogni minima preziosa particella del tempo presente. Per giocare con i pensieri e le fantasie o per sprofondare nell'estasi della meditazione. Per concedersi il buono e il bello di ascoltare la vita che pulsa dentro l'essere e intorno all'essere. Il "mio" bradipo è un'icona estrema, ma non è forse adorabilmente esemplare? E delle piccole nuvole che in una giornata senza vento cambiano forma impercettibilmente?



 

martedì 24 luglio 2007

MATERNITA'


A four-day-old cherry-crowned mangabey clings to its mother at Colchester Zoo, UK. The species is under increasing pressure from human activity in its native Nigeria.


 


Trafugata dal sito della BBC [ QUI ]. Innocenza, tenerezza, fiducia, dolce tensione d'amore. Bellezza. 

giovedì 1 aprile 2004


Verso l'Etica tra Specie


Chi ha scritto che al posto mio va bene anche un gatto? Protesto!!!




 ? !


esseri senzienti,


 Coral reef


This week 


 


Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali


(D.U.D.A.)


La Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Animale è stata proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell' UNESCO a Parigi. Il suo testo è stato redatto, nel corso di riunioni internazionali, da personalità appartenenti al mondo scientifico, giuridico e filosofico e alle principali associazioni mondiali di protezione animale.


Tale Dichiarazione costituisce una presa di posizione filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie. All'alba del XXI secolo essa propone infatti all'uomo le norme di un' ETICA che dovrebbe essere fermamente e chiaramente espressa nel mondo attuale, già così turbato, minacciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono in ogni istante.



Articolo 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.


 


Articolo 2 a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Chi ha detto che sono stupida? Mah!

 
Volete smettere di rovinare la mia immagine?

Cattivi e diabolici sarete voi.


E poi non mi piace che mi si schiacci la testa. Ohibò! Ho sentito dire che "a nessun animale si devono attribuire qualità immaginarie, positive o negative, per soddisfare le nostre superstizioni o i nostri pregiudizi religiosi." Finché sono positive si può anche essere d'accordo, ma quelle negative no e poi no. Seccherebbe anche a voi. Garantito.


Articolo 3 a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.





Articolo 4 a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. 

domenica 29 giugno 2003


GABBIANI, LIBERI GABBIANI, GABBIANI LIBERI, GABBIANI





Larus Argentatus





Larus Glaucescens (mater) atque Larus Glaucescens (pater) atque Larus Glaucescens (catulus)