giovedì 16 febbraio 2012

GLI ARTICOLI INDICATI NEL POST PRECEDENTE


Articolo 11

Animali randagi e selvatici delle specie domestiche

1. Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 soltanto alle condizioni seguenti:
a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l’ambiente o la salute umana o animale; e
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.


(In pratica con l'ipocrita strumento della "deroga" si consente la sperimentazione su cani e gatti randagi,  se lo scopo scientifico non è raggiungibile altrimenti)


Articolo 14


Anestesia
1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.
Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia.
2. Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:
a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l’animale della procedura stessa; e
b) se l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura.
3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia somministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.
In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico. 4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.
5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale.


(In pratica  è possibile la sperimentazione senza anestesia o analgesici "se i ricercatori lo ritengono opportuno" . Ma chi sono codesti legislatori? Li abbiamo eletti noi europei del XXI secolo?)


Articolo 15


Classificazione della gravità delle procedure


1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate, caso per caso, come «non risveglio», «lievi», «moderate» o «gravi», secondo i criteri di assegnazione di cui all’allegato VIII.
2. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che una procedura non sia effettuata qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati.


Articolo 16


Riutilizzo
1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:


a) l’effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;


b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell’animale;


c) la procedura successiva è classificata come «lieve», «moderata» o «non risveglio»; 


d) è conforme al parere del veterinario tenendo conto delle esperienze dell’animale nel corso di tutta la sua vita.

2. In
casi eccezionali, in deroga al paragrafo 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l’animale ad una visita veterinaria, l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.

Articolo 55

Clausole di salvaguardia

1. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l’uso di primati non umani per gli scopi previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.
2. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un’azione sia essenziale per la preservazione della specie o in relazione alla comparsa improvvisa nell’uomo di un’affezione debilitante o potenzialmente letale, può adottare misure provvisorie che consentono l’uso di scimmie antropomorfe in procedure aventi uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettere c) o e), a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle scimmieantropomorfe o mediante metodi alternativi. Tuttavia il riferimento all’articolo 5, lettera b), punto i), non è interpretato in modo da includere il riferimento ad animali e piante.

3. Se uno Stato membro, per motivi eccezionali e scientificamente giustificati, ritiene necessario autorizzare il ricorso a una procedura che causa dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, può adottare una misura provvisoria che autorizza tale procedura.

Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’uso di primati non umani in tali procedure.


(QUESTO PUNTO GRIDA VENDETTA AL COSPETTO DI DIO, DELL'UNIVERSO MONDO, DELLA CIVILTA' E DI TUTTO CIO' CHE CI VIENE IN MENTE.
FOLLIA, INDIFFERENZA PATOLOGICA, STUPIDITA' ASSOLUTA, DISTRAZIONE TOTALE, INCOSCIENZA? CHE COSA PUO' PRODURRE UNA MOSTRUOSITA' COME QUESTA?)

4. Uno Stato membro che abbia adottato una misura provvisoria in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione e presentando prove dell’esistenza della situazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, su cui si basa la misura provvisoria.
La Commissione sottopone la questione al comitato di cui all’articolo 56, paragrafo 1, entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione dallo Stato membro e, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 3:
a) autorizza la misura provvisoria per un periodo di tempo definito nella decisione; o
b) impone allo Stato membro di revocare la misura provvisoria. Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:
— tipo di specie e genotipo,
— maturità, età e sesso dell’animale,
— esperienza di addestramento dell’animale con riferimento alla procedura,
— se l’animale è destinato a essere riutilizzato l’effettiva gravità delle procedure precedenti,
— metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggiamento, allevamento e cura,
— punti finali umanitari.

Sezione III:

Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità in base a fattori relativi al tipo di procedura
1. Lieve:
a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;
b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale < 10 % del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;
c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;
d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini- pompe o transponder;
e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l’attività e il comportamento normali;
f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell’animale;
g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);
h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;
i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell’arco di tempo dello studio;
j) confinamento di breve durata (< 24 h) in gabbie metaboliche;
k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli; Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:
— tipo di specie e genotipo,
— maturità, età e sesso dell’animale,
— esperienza di addestramento dell’animale con riferimento alla procedura,
— se l’animale è destinato a essere riutilizzato l’effettiva gravità delle procedure precedenti,
— metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggiamento, allevamento e cura,
— punti finali umanitari.


Sezione III:


Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità in base a fattori relativi al tipo di procedura
1. Lieve:
a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;
b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale < 10 % del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;
c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;
d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini- pompe o transponder;
e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l’attività e il comportamento normali;
f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell’animale;
g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);
h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;
i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell’arco di tempo dello studio;
j) confinamento di breve durata (< 24 h) in gabbie metaboliche;
k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli; 3. Grave:
a) Prove di tossicità in cui la morte è il punto finale, o si prevedono decessi accidentali e sono indotti stati patofisiologici gravi. Ad esempio, prova di tossicità acuta con dose unica (cfr. orientamenti OCSE in materia di prove);
b) prova di dispositivi che, in caso di guasti, possono causare dolore o angoscia intensi o la morte dell’animale (ad esempio dispostivi cardiaci);
c) prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell’animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata;
d) irradiazione o chemioterapia in dose letale senza ricostituzione del sistema immunitario, ovvero con ricostituzione e reazione immunologica contro l’ospite nel trapianto;
e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o sofferenza moderati di lunga durata

Ad esempio, tumori che causano cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori che causano ulcerazioni;
f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale.
Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;
g) trapianto di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell’animale (ad esempio xenotrapianto);
h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali, ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche recidivanti;
i) uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;
j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita);
k) isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani;
l) stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;
m) nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento.

IT 20.10.2010


Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/79

André Ménache

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