martedì 30 dicembre 2003

LIBERISMO-CAPITALISMO ANTROPOFAGO E AUTOFAGO


Probabilmente non è giusto che usi il caso di una persona nell'occhio del ciclone per esprimere due ideuzze, peraltro non nuove, sul disastro umanitario provocato dall'affermazione dell'estremismo capitalista come ideologia e della sua diffusione nei paesi cosiddetti "occidentali" che sono passati dalla "economia di mercato" a un regime di "liberismo-capitalismo reale".


Il "LIBERISMO-CAPITALISMO REALE" , secondo la mia opinione attuale, è dissimile forse nei metodi, ma simmetricamente simile ai regimi del "SOCIALISMO REALE", la cui caduta gli onesti amanti della giustizia e dei diritti umani salutarono con sollievo.


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 Il caso PARMALAT è uno dei tanti che stanno venendo alla luce in tutto il mondo della civiltà cosiddetta occidentale, che il nostro "premier" definì senza possibilità di dubbio "superiore alle altre e in particolare a quella islamica". Mi sembra superfluo ricordare qui gli esempi fulminanti della ENRON e simili negli USA, e altrove. Ma mi sembra doveroso moralmente RICORDARE che l'attuale Governo Italiano, democraticamente eletto e detentore di ampi poteri, tra i suoi primi atti ebbe cura di proporre e far approvare la depenalizzazione e/o la pesante diminuzione di responsabiltà per i REATI DI FALSO IN BILANCIO.


 



Benvenuti nel sito del Governo Italiano


Dal sito ufficiale del Governo Italiano - martedì 23 dicembre 2003


Parmalat: governo chiede a Ue stato di crisi


Il governo italiano chiedera' alla Commissione Europea di riconoscere lo stato di crisi del settore lattiero-caseario in Italia per effetto della situazione della Parmalat. Contemporaneamente chiedera' di attivare le misure comunitarie di sostegno e la deroga rispetto al regime ordinario degli aiuti di stato, in modo da aiutare le imprese degli allevatori ad uscire dalle diverse forme di crisi che stanno attraversando.


DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma del diritto societario.


Consiglio dei Ministri: 28/06/2001
Proponenti: Giustizia


Note: Per approfondimenti vai a:
www.governo.it/governoinforma/dossier/100giorni/index.html

Art. 1. (Delega)


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo ...

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Legge 3 ottobre 2001, n. 366


"Delega al Governo per la riforma del diritto societario"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001


____________________


Art. 1.


(Delega)


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12.


2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell’impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. [...].



Art. 11.


(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)


1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:


a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza:


1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino a un anno e sei mesi;


1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;


2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell’arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale [...]


SI VA AVANTI COSI' CON PENE LEGGERE O LEGGERISSIME O IRRISORIE FINO A ...



8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena dell’arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato;


9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto; [...]


E SI VA AVANTI COSI' CON TANTI CASI IN CUI IL REATO E' ESTINTO O SI ESTINGUE O NON SO COS'ALTRO ....


Chiedo scusa, ma mi sono stancata. Ho letto tutto, però. Un consiglio:


Le Leggi, se le leggi, le capisci.


E, se le capisci, puoi tentare di difenderti, quando sono palesemente ingiuste.




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