martedì 13 gennaio 2004

La Corte Costituzi...


La Corte Costituzionale ha bocciato il Lodo Schifani


 Click For Small photo


Tue Jan 13, 8:14 AM ET


Italy's constitutional court annuled a law that gave


Prime Minister Silvio Berlusconi and four other top


Italian leaders immunity from prosecution while in office.


(AFP/File/Gerard Cerles)


Related Story:






·Italy's constitutional court strips Berlusconi's immunity

AFP - 2 minutes ago



Il comunicato diffuso dalla Corte Costituzionale sulle decisioni prese sul lodo Schifani:


"La Corte, con due separate pronunce in corso di pubblicazione, ha dichiarato inammissibile


la questione di costituzionalità dell' art. 110 r.d. 30 gennaio 1941, n.12, relativa alla posizione


di un giudice applicato al collegio del Tribunale di Milano che aveva rimesso la questione, e ha dichiarato


l' illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n.140


(in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato),


sotto i profili della violazione degli art. 3 e 24 della Costituzione.


La Corte Costituzionale, con altra pronuncia in corso di pubblicazione, ha dichiarato


l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo sullo stesso art. 1 della anzidetta


legge, così come originariamente formulata e dichiarata legittima dall' ufficio centrale presso


la Corte di Cassazione, al quale, ovviamente, competerà la valutazione della conseguenze della


sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale".


Gli articoli '3' e '24' della Costituzione della Repubblica Italiana


Art. 3.


Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di


sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,


limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della


persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,


economica e sociale del Paese.


Art. 24.


Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.


La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.


Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad


ogni giurisdizione.


La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.









8 commenti: