lunedì 20 aprile 2015

Modalità di composizione delle Commissioni Parlamentari

Modalità di composizione delle Commissioni Parlamentari

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Il regolamento del Senato e il regolamento della Camera stabiliscono la modalità della composizione delle Commissioni. Sono, naturalmente, i singoli gruppi parlamentari a decidere chi di loro farà parte delle varie commissioni.
  • L’articolo del regolamento del SENATO che determina la formazione delle commissioni

    Articolo 21

    1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all’articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.
    2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
    3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
    4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14ª Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
    4-bis. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perchè nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perchè essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni parmanenti.
    5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
    6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
    7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.
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  • L’articolo del regolamento della CAMERA che determina la formazione delle commissioni

    Articolo 19
     1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.
    2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.
    3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.
    4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito per l’intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione (*).
    5. Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
    6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.
    7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.»

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