domenica 18 giugno 2006

DECALOGO  E CONTRODECALOGO


 


Il testo a fronte per controbattere


alle affermazioni del leghista Calderoni


 


 


 






















DECALOGO DELLA RIFORMA


COSTITUZIONALE


di Roberto Calderoli


 



CONTRODECALOGO DELLA RIFORMA


COSTITUZIONALE


di Leopoldo Elia


 



I Viene ridotto il numero dei


parlamentari: da 950 a 773, con


significativo risparmio per le finanze


pubbliche.



I La riduzione del numero dei parlamentari viene rinviata al 2016 per favorire gli attuali capi e capetti. Nel lungo periodo c’è tempo anche per ridurre la riduzione; per ora c’è l’effetto di annuncio demagogico.


 



II Saranno i cittadini, e non più i palazzi


della politica, a scegliere maggioranza


parlamentare, coalizione di governo e


primo Ministro: è il premierato.


 



II Il premierato non consiste nella investitura


popolare di una maggioranza parlamentare, di una coalizione di governo e Primo ministro. Ciò


avviene già in Inghilterra, in Germania e in Spagna e anche in Italia: è sufficiente perciò una buona legge elettorale. Il premierato della riforma si fonda sulla insostituibilità del Primo ministro durante tutta la legislatura e sui suoi enormi poteri (scioglimento della Camera dei deputati e questione di fiducia che, in caso di rifiuto da parte della stessa Camera, provoca nuove elezioni).


 



III Non più due Camere identiche,


l'una doppione dell'altra. Ora il Senato


sarà federale ed avrà una sua funzione


specifica: rappresentare le esigenze delle


Regioni. La Camera si occuperà di


quelle dello Stato.


 



III Il Senato federale non risolve il problema del bicameralismo perché non è in grado, per la sua composizione, di rappresentare le esigenze delle Regioni: d’altra parte i veri rappresentanti delle comunità regionali non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Senato.


 



















IV Semplificato il procedimento


legislativo. Non più lunghi e ripetuti


passaggi di testi fra le due Camere, ma


ciascuna Camera approverà le leggi


nelle materie di propria competenza. Il


risultato sarà la riduzione dei tempi e


 



IV Il procedimento legislativo è straordinariamente complicato perché la prevalenza della Camera o del Senato si fonda sulla competenza a legiferare per singole materie dello Stato e delle Regioni; siccome i confini di tali materie danno luogo a gravi dubbi interpretativi (sui quali deve intervenire sempre più spesso la Corte Costituzionale) è ovvia la ricaduta di tali incertezze sulle attribuzioni legislative di ciascuna Camera, specie nelle leggi, come quella finanziaria, di particolare complessità. La cancellazione del rapporto fiduciario tra Senato e governo sarebbe positiva solo se accompagnata da una chiara ripartizione di poteri tra una Camera di rappresentanza nazionale e una Camera veramente rappresentativa degli enti e delle comunità regionali e locali.


 



V La legge dovrà stabilire limiti al


cumulo delle indennità parlamentari


con altre entrate.


 



V La previsione di una legge che stabilisca limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate non risolve il problema del conflitto di interessi che dovrebbe essere superato con regole giuste di incompatibilità e ineleggibilità anche in relazione a concessioni o autorizzazioni statali di notevole entità economica.


 



VI I regolamenti parlamentari dovranno


tutelare i diritti delle opposizioni: ora


questo non è previsto.


 



VI Il problema delle garanzie dell’opposizione non si risolve con un generico rinvio ai regolamenti parlamentari, essendo necessarie puntuali revisioni costituzionali (ad esempio, attribuzione alla Corte costituzionale, in ultima istanza, dell’esame dei ricorsi elettorali per Camera e Senato).


 























VII L’ordinamento evolve in senso


federale, come sta avvenendo in molti


Stati moderni: viene riequilibrato il


riparto delle competenze tra Stato e


Regioni per garantire migliori servizi ai


cittadini, senza compromettere l’unità


del Paese. Alle Regioni vengono


devolute particolari funzioni in materia


di istruzione, sanità e polizia locale.


Tutte avranno le stesse opportunità,


senza penalizzazioni per alcune aree


rispetto ad altre e senza la


differenziazione tra le Regioni, prevista


dalla riforma del 2001. Si avrà quindi un


federalismo equo, solidale ed


equilibrato.


 



VII La devoluzione alle regioni di particolari


funzioni in materia di istruzione, sanità e sicurezza è pericolosa anche perché si accompagna ad una competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni nelle stesse materie. Tale duplicità è illogica e può arrecare gravi danni all’esercizio (o godimento) di diritti fondamentali (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale). Si avrà quindi un federalismo iniquo, conflittuale e squilibrato.


 



VIII Tutte le leggi regionali dovranno


rispettare il criterio dell'interesse


nazionale, non più previsto a seguito


della riforma del 2001.


 



VIII L’interesse nazionale è ampiamente


salvaguardato dal riparto delle competenze tra


Stato e regioni e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha interpretato la riforma del Titolo V in senso pienamente rispettoso dell’interesse della Nazione.



IX Sulle modifiche alla Costituzione


sarà sempre possibile chiamare i


cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò


non avviene se tali modifiche sono state


approvate dalle Camere con la


maggioranza dei due terzi.


 



IX L’abrogazione della norma che collega al


raggiungimento dei due terzi in sede parlamentare l’esclusione della richiesta di referendum sui testi di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione) va giudicata negativamente perché disincentiva quelle larghe intese che a parole tutti auspicano per l’adozione di modifiche alla Costituzione.


 



X Aumentano le garanzie per i comuni


e le province, gli enti più vicini ai


cittadini: potranno ricorrere alla Corte


costituzionale in caso di lesione delle


proprie competenze.


 



X Il ricorso diretto alla Corte costituzionale dei


Comuni, delle Province e delle Città metropolitane (articolo 46 della Riforma) per sollevare questioni di legittimità costituzionale su leggi o atti aventi forza di legge statali e regionali ritenuti lesivi di competenze costituzionalmente attribuite agli enti locali appare oggi un puro effetto annuncio perché


la disciplina del ricorso è rinviata ad una legge


costituzionale (condizioni, forme e termini di


proponibilità della questione) di incerta adozione, nel se e nel quando.


 



 

8 commenti:

  1. E, con eguale simpatia, ti esorto ad andare avanti. C'è bisogno sempre maggiore, di un impegno come il tuo.

    un caro saluto

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  2. E, con eguale simpatia, ti esorto ad andare avanti. C'è bisogno sempre maggiore, di un impegno come il tuo.

    un caro saluto

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  3. Letto, già stampato e (scusami se non ti ho chiesto il permesso) fotocopiato ad uso dei colleghi (prima di te) incerti.
    Sei preziosa, come sempre.
    TpnO.

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  4. Letto, già stampato e (scusami se non ti ho chiesto il permesso) fotocopiato ad uso dei colleghi (prima di te) incerti.
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  5. aggiornate i vostri bookmark:
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    [non più settesettesette.splinder.com]

    ... sono sempre aperte le porte a contributi sagaci, taglienti e spietati...

    miloz

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  7. Ciao. Ovviamente sono d'accordo e ho linkato questo post visto che il decalogo mi pare chiaro e limpido! ;-)

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  8. un ottimo lavoro, sul tuo blog ho trovato molte info utili. grazie

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