PUBBILITA' INGANNEVOLE [1]
RAI e Mediaset puntano su un argomento facile facile per taroccare la verità sulla riforma della nostra Costituzione: la riduzione del numero dei parlamentari.
Tg1 e Tg2 evidenziano tale riduzione, ma non specificano che andrà in vigore nel 2016, onde evitare danni personali agli attuali deputati e senatori. Una informazione fuorviante perché monca.
MEDIASET mette in onda uno spot di propaganda per il sì, truccando la realtà in maniera ancora più pesante: l' impressione è che il referendum riguardi solo la riduzione del numero dei deputati e dei senatori (ovviamente omettendo la data del 2016 per l'entrata in vigore) e tace sul numero degli articoli stravolti, ben 53 su 139.
Al di là del referendum, mi colpisce l'assoluta sfacciataggine di questi comportamenti che penso siano illegali. E' legale forse diffondere notizie false in toto o falsate dalla incompletezza e da tagli funzionali non alla verità ma a una determinata posizione? Se è illegale la pubblicità ingannevole negli spot commerciali, quanto è illegale truccare l'informazione su argomenti del massimo interesse nazionale? Dov'è l'autorità di garanzia?
Le poche e scarne trasmissioni del servizio pubblico, per non parlare degli spot, sono inefficaci ai fini di una informazione completa e corretta. I soliti confronti tra politici servono solo a confondere e a disorientare. Da leggere a tal proposito "Referendum, la tv inganna" di Giovanni Sartori (Corriere della Sera di ieri).
Ci vorrebbero delle schede ampie almeno su quegli articoli che apportano modifiche sostanziali e pesanti. Per esempio, spiegare con chiarezza la modifica dell'articolo 70, che riguarda il "fare le leggi", con un confronto parola per parola.
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Costituzione attua
Nella riforma (dei quattro o cinque di Lorenzago) questo articolo, esemplare nella chiarezza e nella sintesi, diventa l' Art. 14. (Formazione delle leggi) che recita quanto segue:
1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non e' approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalita' rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalita' di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo' autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non puo' contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi". (Fonte: Ministero dell' Interno - Speciale referendum)
Anche solo valutandolo a peso, questo "delirio" fa drizzare i capelli in capo. E' così che si snellisce l'attività del "fare le leggi"? Chiunque voterebbe NO a lume di buon senso. Ma la lettura attenta e l'analisi parola per parola del suddetto "articolo riformato" accrescono a dismisura preoccupazioni e spavento. In massima sintesi, non si capisce chi abbia il diritto definitivo di fare una certa legge, tanto che è previsto un comitato paritetico per dirimere le controversie: "I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti."
Che cos'è questo "comitato paritetico"? Un terzo organo legislativo? Formato da otto, diconsi otto, persone che decidono non si sa bene in base a quali criteri? Aiuto! Mi si blocca il Parlamento, io ho paura. Perché non sono un' incosciente.