venerdì 26 marzo 2010


INFORMAZIONE ITALIANA
 



Non ho voglia di riprendere dai nostri mezzi d'informazione la lunga e oscura storia della pedofilia fra i preti cattolici. Mi turba l'attenzione così intensa oggi sulle responsabilità di Benedetto XVI, prima e dopo l'elezione al papato. Mi stupisce anche l'imprecisione di molti racconti e commenti che raramente rimandano ai documenti perché il fruitore possa farsi un'idea delle vicende e del loro contesto stotico.
Da blogger navigante avevo trovato una notizia dirompente. Il San Diego Union-Tribune -Aug 16 7:05 PM parlava dell'immunità dovuta a un capo di Stato per Bendetto XVI imputato negli Stati Uniti: Lawyers for pope seek immunity in Texas sex abuse lawsuit naming Ratzinger as defendant . 
Composi un post il 17 agosto 2005, senza dover tradurre l'articolo, perché le vicende le trovai descritte in bell'ordine qui e qui . Subito dopo mi dedicai alla ricerca dei documenti e trovai quanto segue:

1962.   L'istruzione Crimen sollicitationis (latino crimine di "provocazione" o "adescamento") fu inviata dal Sant'Uffizio «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale». Il documento, redatto dal cardinal Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII, stabiliva la procedura da seguire secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia, cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai/alle penitenti
Il documento impone un vincolo assoluto di segretezza sia per le cause trattate che per il documento stesso, sia durante il procedimento che successivamente alla decisione ed esecuzione della sentenza (§11):« Nello svolgere questi processi si deve avere maggior cura e attenzione che si svolgano con la massima riservatezza e, una volta giunti a sentenza e poste in esecuzione le decisioni del tribunale, su di essi si mantenga perpetuo riserbo. Perciò tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte del tribunale o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti sono strettamente tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto "segreto del Sant'Uffizio"), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto (senza cioè bisogno di una qualche dichiarazione); tale scomunica è riservata unicamente al sommo pontefice, escludendo dunque anche la Penitenzieria Apostolica. [ossia: tale scomunica può essere ritirata solamente dal papa, NdT] »

Il giuramento di silenzio perpetuo su ogni cosa avvenuta durante le fasi del processo è obbligatorio per tutti gli intervenuti nel procedimento canonico: gli imputati ma anche le vittime dei crimini contestati e gli eventuali testimoni (§13). Per i membri del tribunale il testo del giuramento è fissato nella Formula A



« Prometto, mi obbligo e giuro che manterrò inviolabilmente il segreto su ogni e qualsiasi notizia, di cui io sia messo al corrente nell'esercizio del mio incarico, escluse solo quelle legittimamente pubblicate al termine e durante il procedimento »


( in Wikipedia: QUI )


 


1983.   In seguito alla promulgazione dei nuovi  Codice di diritto canonico (1983) e Codice  dei canoni delle Chiese orientali (1990), l'istruzione Crimen sollecitationis è stata parzialmente riveduta . ( QUI )

2001.  L'istruzione Crimen sollicitationis venne menzionata nel 2001 nella lettera De delictis gravioribus,[2] ... , firmata dall'allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, cardinale Joseph Ratzinger, e dall'allora segretario della Congregazione, cardinale Tarcisio Bertone, e rivolta «ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati». Nella lettera si legge testualmente:

« Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare «i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti», per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere «a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche», poiché l'istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Uffizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici »

e si ribadisce che "le cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio." QUI: De-Delictis-Gravioribus | anonimo italiano .

"Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt."   in      EPISTULA a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes:
DE
DELICTIS GRAVIORIBUS eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis

 2010 . Lettera pastorale ai cattolici d'Irlanda. "Oltre a mettere pienamente in atto le norme del diritto canonico nellaffrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate (voi vescovi) a cooperare con le autorità civili nellambito di loro competenza." in Lettera pastorale ai Cattolici d'Irlanda, 19 marzo 2010, Benedetto XVI .

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E' stata così superata la segretezza pontificia? A me sembra che non sia stato scritto con sufficiente chiarezza che il "segreto pontificio" viene così abolito, ma non importa, forse non ho letto bene io. Comunque un passo avanti è stato fatto. 

           
    


2 commenti:

  1. Come lo chiamiamo? Grande giornalismo? ( dico: quello di Harmonia....)

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  2. Amica mia, "Le Iene" non sono certo "Report", però sull'argomento si sono lanciate e hanno attaccato un membro della Penitenzieria Apostolica si è tribcerato dietro una porta perchè, sennò, avrebbe dovuto fare marcia indietro , rispetto a dichiarazioni precedenti.Come documenti tu.Un bacio alla collega Harmonia

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