martedì 16 febbraio 2010

Articolo 16. 

 (Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile) 


         1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d’interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma. 


         2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell’azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. 
         3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l’acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell’  articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  , quelli relativi ai grandi eventi di cui all’  articolo 5-  bis  del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla   legge 9 novembre 2001, n. 401  . I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.  
         4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso. 
         5. La Società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. La Società è tenuta ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del   regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611  , e successive modificazioni, e può avvalersi dell’ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.  
         6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. È consentita la delega dei poteri dell’organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri. 
         7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede


               a)  la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; 


               b)  la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell’intero Consiglio di amministrazione;  
               c)  le modalità per l’esercizio del controllo analogo sulla Società;  
               d)  le modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;  
               e)  l’obbligo dell’esercizio dell’attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
               f)  il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. 


         8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge. 


         9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella   Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.  
         10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l’utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società. 
         11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui all’  articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  .  
         12. La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della   legge 14 gennaio 1994, n. 20  , e successive modificazioni. 

dal sito:
disegno di legge S. 1956 / Testo DDL 1956 - OpenParlamento

3 commenti:

  1. Meno male che questo articolo è stato stralciato altrimenti si conferivano dei poteri illimitati e senza controllo direttamente al presidente del consiglio a mezzo protezione civile. Speriamo che questo verminaio possa spostare un po' di consensi perchè questa maggioranza diventa sempre più impresentabile. Ciao, ubuntu.

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  2. Carissima, ti sei vista "Anno Zero" ieri per caso??
    Si rimane tra l'allibito e l' incazzato.

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  3. Carissima, ti sei vista "Anno Zero" ieri per caso??
    Si rimane tra l'allibito e l' incazzato.

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