giovedì 29 agosto 2013

 
di  J.M. Coetzee
 
 
 
     La sistematica, silenziosa uccisione quotidiana di milioni di animali è il peccato originale che in ogni momento si rinnova intorno a noi. Senza che peraltro venga percepito in quanto tale.
 
     Non si tratta forse di una necessità perché l’umanità sopravviva? Così dicono anche i più illuminati, svelando la rozzezza di ogni etica che riguardi esclusivamente l’uomo. Sarà pure indubbia, quella necessità.
 
Ma l’uccisione rimane uccisione.
 
E, se un occhio etico esiste, deve essere capace di osservarla e giudicarla.
 
     Con questo libro Coetzee non ha inteso aggiungere nuovi argomenti alla disputa sulla crudeltà verso gli animali, che risale plausibilmente a quando, nella remota preistoria, l’uomo passò alla dieta carnivora. Da consumato narratore, ha voluto creare qualcosa di molto più efficace: una subdola, insidiosa macchina romanzesca che obblighi il lettore ad avvertire in tutta la sua enormità una questione che generalmente si preferisce accantonare.
 
     Usando a questo fine un personaggio memorabile, Elizabeth Costello, anziana e popolare romanziera che riesce a mettere in crisi tutti i sapienti accademici, a cominciare da suo figlio, professore di Fisica, in una città universitaria politically correct dove è stata invitata a parlare dei suoi libri. Con la sua voce pacata e implacabile, Elizabeth Costello parlerà invece delle vite degli animali e di come vengono maltrattate dagli uomini, così gettando i suoi ascoltatori in un insanabile imbarazzo.
 
«Non hanno una coscienza e dunque. Dunque cosa? Dunque siamo liberi di usarli per i nostri fini? Dunque siamo liberi di ucciderli?». La vita degli animali è apparso per la prima volta nel 1999 ed è corredato, in appendice, da quattro riflessioni: una letteraria di Marjorie Garber, una religiosa di Wendi Doniger, una filosofica di Peter Singer e una etologica di Barbara Smuts.
 
Risvolto di copertina dell'edizione Biblioteca Adelphi

giovedì 22 agosto 2013

Parresia




La verità, aletheia - ciò che non è nascosto - e episteme – “che si tiene su da sé” - e “La Verità interiore”, 61° esagramma dell’I Ching, il Libro dei Mutamenti.

.....Si può dire sempre la verità e quali doveri e quali doveri essa ci impone? Non è solo in gioco la sua forma logica ma anche la capacità e la forza di esibirla. Noto è l’esempio di Socrate. E di Confucio:Ci sono due errori che si possono fare lungo la via verso la verità: non andare fino in fondo, e non iniziare”. .....
 
 


lunedì 19 agosto 2013

Incandidabilità e Decadenza - Decreto Legislativo 213/12

DECRETO LEGISLATIVO 31/12/2012

disposizioni in materia di

incandidabilità

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi

*********

D.lgs n.235/12 TU delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della l. 6/11/2012, n. 190.
GU n. 3 del 4 gennaio 2013
decreto legislativo
Materia: pubblica amministrazione / responsabilità


DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235
 
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013  
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;
Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;
Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»;
Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica
 
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
 
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
 
Art. 2
Accertamento dell'incandidabilita' in occasione delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
 
1. L'accertamento della condizione di incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilita' e' svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilita' anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.
 
Art. 3
 
Incandidabilita' sopravvenuta nel corso del mandato elettivo
parlamentare
 
1. Qualora una causa di incandidabilita' di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l'accertamento della causa di incandidabilita' interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilita' di cui all'articolo 1.

Art. 4
 
Incandidabilita' alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia
 
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilita' stabilite dall'articolo 1.
 
Art. 5
Accertamento ed operativita' dell'incandidabilita' in occasione delle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
 
1. L'accertamento della condizione di incandidabilita' alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilita' e' svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilita' sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali e' stata accertata l' incandidabilita'.
5. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale da' immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.
6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.
 
Art. 6
 
Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale
 
1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilita' previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore.
2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilita' previste dall'articolo 1.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 e' rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione e' resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilita' previste da altre disposizioni di legge.
 
Art. 7
Incandidabilita' alle elezioni regionali
 
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
 
Art. 8
 
Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle cariche
regionali
 
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e' notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
Art. 9
 
Cancellazione dalle liste per incandidabilita' alle elezioni
regionali
 
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo 7.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilita'.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.
 
Art. 10
 
Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali
 
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.
 
Art. 11
 
Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in
condizione di incandidabilita'
 
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
8. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.
 
Art. 12
 
Cancellazione dalle liste per incandidabilita' alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali
 
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo 10.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilita'.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.
 
Art. 13
Durata dell'incandidabilita'
 
1. L'incandidabilita' alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilita', anche in assenza della pena accessoria, non e' inferiore a sei anni.
2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilita' o il divieto di assumere incarichi di governo e' stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilita' o del divieto e' aumentata di un terzo.
Art. 14
Incandidabilita' nelle regioni a statuto speciale e province autonome
 
1. Le disposizioni in materia di incandidabilita' del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 15
Disposizioni comuni
 
1. L'incandidabilita' di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilita' disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, e' l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilita' e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilita' per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilita' disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
 
1. Per le incandidabilita' di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non gia' rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilita' in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilita' sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilita', non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 17
Abrogazioni
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.
 
Art. 18
Entrata in vigore
 
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2012
 
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
 
Cancellieri, Ministro dell'interno
 
Severino, Ministro della giustizia
 
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino

giovedì 15 agosto 2013


Cara Venezia,
ci solleveremo dal fango dell'inciviltà in cui potenti criminali vogliono cacciarci la faccia e la dignità e la bellezza
mai avremmo immaginato che il "dorato fermaglio della cinta terrestre" venisse preparato per un'invasione mortale difesa dalle leggi della Città e della Nazione, entrambe precipitate nel buco nero del mercato e dell'incultura
per la Serenissima gli strupatori di Venezia meriterebbero un solo nome:
traditori Madrepatria, della sua Storia e della sua Bellezza e del suo Onore
 
 
 
 
      "Se duemila anni or sono ci fosse stato concesso di osservare il lento depositarsi della melma dei fiumi lutulenti sui fondali del mare contaminato, e l’avanzare sulle sue acque fresche e profonde della pianura impassibile, impraticabile morta, come avremmo potuto comprendere il motivo per cui quelle isole sorgevano dal nulla, e le torbide acque venivano costrette entro desolate paratie di sabbia?
     Come avremmo immaginato che nelle leggi che spingevano sempre più innanzi i confini brumosi di quelle sterili rive, nutrendo l’erba amara fra i banchi di sabbia, ci fosse veramente la preparazione, lunica preparazione possibile per la fondazione d’una città che sarebbe diventata il dorato fermaglio della cinta terrestre che avrebbe dovuto scrivere la sua storia sui bianchi cartigli della risacca per affidarla al suo rombo, che avrebbe dovuto infine raccogliere e diffondere la gloria dell’ Oriente e dell’ Occidente, nella pulsazione universale del suo cuore fiammeggiante di Fortezza e di Splendore?"
 
John Ruskin, Le pietre di Venezia, Mondadori, 2009, pag. 32
 
Immagine: Villa Pisani - Stra - Venezia

mercoledì 14 agosto 2013

Dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano


"La preoccupazione fondamentale, comune alla stragrande maggioranza degli italiani, è lo sviluppo di un'azione di governo che, con l'attivo e qualificato sostegno del Parlamento, guidi il paese sulla via di un deciso rilancio dell'economia e dell'occupazione". E' quanto si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

"In questo senso - ha continuato il Capo dello Stato - hanno operato le Camere fino ai giorni scorsi, definendo importanti provvedimenti; ed essenziale è procedere con decisione lungo la strada intrapresa, anche sul terreno delle riforme istituzionali e della rapida ( nei suoi aspetti più urgenti ) revisione della legge elettorale. Solo così si può accrescere la fiducia nell'Italia e nella sua capacità di progresso.


Fatale sarebbe invece una crisi del governo faticosamente formatosi da poco più di 100 giorni; il ricadere del paese nell'instabilità e nell'incertezza ci impedirebbe di cogliere e consolidare le possibilità di ripresa economica finalmente delineatesi, peraltro in un contesto nazionale ed europeo tuttora critico e complesso. Ho perciò apprezzato vivamente la riaffermazione - da parte di tutte le forze di maggioranza - del sostegno al governo Letta e al suo programma, al di là di polemiche politiche a volte sterili e dannose, e di divergenze specifiche peraltro superabili.

Non mi nascondo, naturalmente, i rischi che possono nascere dalle tensioni politiche insorte a seguito della sentenza definitiva di condanna pronunciata dalla Corte di Cassazione nei confronti di Silvio Berlusconi. Mi riferisco, in particolare, alla tendenza ad agitare, in contrapposizione a quella sentenza, ipotesi arbitrarie e impraticabili di scioglimento delle Camere. Di qualsiasi sentenza definitiva, e del conseguente obbligo di applicarla, non può che prendersi atto. Ciò vale dunque nel caso oggi al centro dell'attenzione pubblica come in ogni altro.

In questo momento è legittimo che si manifestino riserve e dissensi rispetto alle conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione nella scia delle valutazioni già prevalse nei due precedenti gradi di giudizio; ed è comprensibile che emergano - soprattutto nell'area del PdL - turbamento e preoccupazione per la condanna a una pena detentiva di personalità che ha guidato il governo ( fatto peraltro già accaduto in un non lontano passato ) e che è per di più rimasto leader incontrastato di una formazione politica di innegabile importanza.

Ma nell'esercizio della libertà di opinione e del diritto di critica, non deve mai violarsi il limite del riconoscimento del principio della divisione dei poteri e della funzione essenziale di controllo della legalità che spetta alla magistratura nella sua indipendenza. Né è accettabile che vengano ventilate forme di ritorsione ai danni del funzionamento delle istituzioni democratiche. Intervengo oggi --- benché ancora manchino alcuni adempimenti conseguenti alla decisione della Cassazione --- in quanto sono stato, da parecchi giorni, chiamato in causa, come Presidente della Repubblica, e in modo spesso pressante e animoso, per risposte o "soluzioni" che dovrei e potrei dare a garanzia di un normale svolgimento, nel prossimo futuro, della dialettica democratica e della competizione politica.

A proposito della sentenza passata in giudicato, va innanzi tutto ribadito che la normativa vigente esclude che Silvio Berlusconi debba espiare in carcere la pena detentiva irrogatagli e sancisce precise alternative, che possono essere modulate tenendo conto delle esigenze del caso concreto. In quanto ad attese alimentate nei miei confronti, va chiarito che nessuna domanda mi è stata indirizzata cui dovessi dare risposta.

L'articolo 681 del Codice di Procedura Penale, volto a regolare i provvedimenti di clemenza che ai sensi della Costituzione il Presidente della Repubblica può concedere, indica le modalità di presentazione della relativa domanda. La grazia o la commutazione della pena può essere concessa dal Presidente della Repubblica anche in assenza di domanda. Ma nell'esercizio di quel potere, di cui la Corte costituzionale con sentenza del 2006 gli ha confermato l'esclusiva titolarità, il Capo dello Stato non può prescindere da specifiche norme di legge, né dalla giurisprudenza e dalle consuetudini costituzionali nonché dalla prassi seguita in precedenza. E negli ultimi anni, nel considerare, accogliere o lasciar cadere sollecitazioni per provvedimenti di grazia, si è sempre ritenuta essenziale la presentazione di una domanda quale prevista dal già citato articolo del C.p.p.. Ad ogni domanda in tal senso, tocca al Presidente della Repubblica far corrispondere un esame obbiettivo e rigoroso --- sulla base dell'istruttoria condotta dal Ministro della Giustizia --- per verificare se emergano valutazioni e sussistano condizioni che senza toccare la sostanza e la legittimità della sentenza passata in giudicato, possono motivare un eventuale atto di clemenza individuale che incida sull'esecuzione della pena principale.
Essenziale è che si possa procedere in un clima di comune consapevolezza degli imperativi della giustizia e delle esigenze complessive del Paese. E mentre toccherà a Silvio Berlusconi e al suo partito decidere circa l'ulteriore svolgimento - nei modi che risulteranno legittimamente possibili - della funzione di guida finora a lui attribuita, preminente per tutti dovrà essere la considerazione della prospettiva di cui l'Italia ha bisogno.

Una prospettiva di serenità e di coesione, per poter affrontare problemi di fondo dello Stato e della società,

compresi quelli di riforma della giustizia da tempo all'ordine del giorno.

Tutte le forze politiche dovrebbero concorrere allo sviluppo di una competizione per l'alternanza nella guida del paese che superi le distorsioni da tempo riconosciute di uno scontro distruttivo, e faciliti quell'ascolto reciproco e quelle possibilità di convergenza che l'interesse generale del paese richiede. Ogni gesto di rispetto dei doveri da osservare in uno Stato di diritto, ogni realistica presa d'atto di esigenze più che mature di distensione e di rinnovamento nei rapporti politici, sarà importante per superare l'attuale difficile momento".